Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Ammesso?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiaro promemoria sui limiti del ricorso per cassazione patteggiamento, specificando quali motivi possono essere validamente presentati e quali no. Questa decisione è fondamentale per comprendere la portata della cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017) e le sue conseguenze pratiche.
Il Caso: Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato aveva patteggiato una pena per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990) davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Caltagirone. Successivamente, attraverso il proprio difensore, decideva di impugnare la sentenza, presentando un ricorso alla Corte di Cassazione. Le censure sollevate riguardavano presunti vizi di motivazione della sentenza e la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
Limiti al Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La Corte Suprema ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha circoscritto in modo netto le ragioni per cui una sentenza di patteggiamento può essere contestata in Cassazione. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, impedendo ricorsi meramente dilatori o basati su motivi non essenziali.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi della volontà: problemi relativi all’espressione del consenso da parte dell’imputato.
2. Errata qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una norma penale sbagliata.
3. Difetto di correlazione: quando la sentenza non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata è illegale o non prevista dalla legge, o se è illegale la misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione, è escluso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una procedura snella (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni sono state chiare e dirette. I motivi addotti dal ricorrente – vizi di motivazione e violazione dell’art. 129 c.p.p. – non rientrano in nessuna delle categorie tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento è stato drasticamente ridotto. Citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 4727 del 2018), ha confermato che le censure proposte dal ricorrente esulavano completamente dal perimetro di controllo consentito. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione quasi definitiva, con margini di ripensamento estremamente limitati. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la valutazione sull’opportunità di accedere a questo rito deve essere ponderata con la massima attenzione, poiché le possibilità di correggere il tiro in una fase successiva sono minime. Proporre un ricorso per cassazione patteggiamento basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile, ma espone anche a sicure conseguenze economiche negative. La decisione rafforza la natura negoziale del patteggiamento, rendendo i patti tra accusa e difesa sostanzialmente blindati una volta approvati dal giudice.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente elencati dalla legge, come chiarito dalla riforma del 2017.
Quali sono i motivi validi per un ricorso per cassazione patteggiamento?
I motivi validi, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., sono esclusivamente quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1470 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1470 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SCIACCA il 01/08/1995
avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIUDICE COGNOME COGNOME RE cli COGNOME
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME COGNOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Caltagirone con cui gli è stat 3 applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all’art. 73 e 80 d.P.R. n. W9 del
Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell’art. 129 coc . pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de p] ìrio perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apporta e al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono E Ssere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen a su richiest delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-//s, cod. p pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat ), all’er qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorr (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico rente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE lie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammE nde. Così deciso il 02/12/2024