Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta processuale strategica che offre vantaggi significativi in termini di riduzione della pena. Tuttavia, questa scelta comporta una quasi definitiva rinuncia alla possibilità di contestare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini del ricorso cassazione patteggiamento, confermando che gli errori nella determinazione della pena non rientrano tra i motivi validi per l’impugnazione.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, il Giudice per le Indagini Preliminari di un tribunale lombardo aveva ratificato un accordo di patteggiamento, applicando a un imputato una pena di tre anni e otto mesi di reclusione per reati di bancarotta. La pena era stata calcolata tenendo conto della continuazione con altri reati meno gravi, già definiti con una precedente sentenza di patteggiamento. Erano state concesse le attenuanti generiche, equivalenti all’aggravante della bancarotta fraudolenta e alla recidiva, con l’applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito speciale.
I Motivi del Ricorso Cassazione Patteggiamento
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando tre specifici vizi nella determinazione della pena:
1. Errata valutazione della recidiva: Si contestava l’applicazione dell’aggravante per un fatto risalente al 2010.
2. Mancata concessione di un’attenuante: La difesa riteneva che dovesse essere riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno.
3. Eccessivo aumento di pena: Si giudicava sproporzionato l’aumento applicato a titolo di continuazione con i reati precedenti.
Tutti i motivi di doglianza, come si può notare, riguardavano esclusivamente il modo in cui il giudice di merito aveva calcolato la sanzione finale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, netta e perentoria, si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale, che limita drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni: i Limiti Imposti dall’Art. 448 c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta dalla riforma del 2017, stabilisce che il ricorso cassazione patteggiamento è consentito solo per un elenco tassativo di motivi:
* Problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
* Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza.
La Corte ha sottolineato che i motivi sollevati dal ricorrente – relativi alla valutazione della recidiva, al bilanciamento delle circostanze e alla quantificazione dell’aumento per la continuazione – attengono alla ‘determinazione della pena’ e non alla sua ‘illegalità’. Un errore nel calcolo o nella valutazione discrezionale del giudice non rende la pena ‘illegale’. Una pena è illegale, ad esempio, quando supera i limiti massimi previsti dalla legge per quel reato o quando è di un genere non consentito dall’ordinamento. Le censure del ricorrente, invece, si muovevano all’interno del potere discrezionale del giudice, già oggetto di accordo tra le parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una via quasi senza ritorno. Chi accetta di patteggiare rinuncia a contestare nel merito la decisione del giudice sulla quantificazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l’imputato e il suo difensore devono ponderare con estrema attenzione l’accordo con il Pubblico Ministero, poiché le possibilità di rimetterlo in discussione in seguito sono quasi nulle. Inoltre, la pronuncia di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una cospicua somma (quattromila euro) alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione giudiziaria per motivi non consentiti dalla legge, evidenziando i rischi economici di un’impugnazione infondata.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativamente elencati dalla legge, come problemi nel consenso dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, ma non per contestare il modo in cui essa è stata calcolata.
Un errore nel calcolo della pena costituisce un motivo valido per il ricorso cassazione patteggiamento?
No. Secondo la Corte, gli errori che riguardano la determinazione della pena (es. bilanciamento delle circostanze, calcolo dell’aumento per la continuazione) non rendono la pena ‘illegale’ e quindi non sono un motivo valido per impugnare la sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso per motivi non permessi dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45501 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 45501 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava al ricorrente, per i reati ascritti ai capi A e B dell’imputazione, la pena concordata con il Pubblico Ministero di anni tre e mesi otto di reclusione, considerata la continuazione con i reati meno gravi giudicati con sentenza c.d. di patteggiamento del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 15 novembre 2022, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante dei fatti di bancarotta fraudolenta e alla contestata recidiva ed applicata la diminuzione per la scelta del rito.
Avverso tale sentenza, il COGNOME propone ricorso, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo che erroneamente sarebbe stata ritenuta integrata l’aggravante della recidiva per un fatto commesso nell’anno 2010, l’omessa concessione dell’attenuante del risarcimento del danno e l’eccessivo aumento di pena inflitto in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, poiché ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, l’imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza.
Nel caso di specie con il ricorso si denunciano, invece, errori nella determinazione della pena, errori che comunque non attengono, neppure sul piano deduttivo all’illegalità della stessa sicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell’inammissibilità (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge.
GLYPH
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Il Presidente Così deciso in Roma il 13 ottobre 2023 Il Consigliere COGNOME