Ricorso Cassazione Patteggiamento: i Limiti all’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, l’accordo tra accusa e difesa non rende la sentenza inattaccabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ancora una volta i rigidi confini entro cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento, soprattutto quando si lamenta un’erronea qualificazione giuridica del fatto. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del ricorso per cassazione patteggiamento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 110, 624 e 625 c.p.). L’imputato, dopo aver raggiunto l’accordo con la pubblica accusa sulla pena da applicare, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava quella che, a suo dire, era un’errata qualificazione giuridica del fatto contestato nel capo d’imputazione.
I limiti del ricorso per cassazione patteggiamento secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno procedere alla trattazione in pubblica udienza, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che disciplina in modo restrittivo l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
L’Erronea Qualificazione Giuridica e l’Errore Manifesto
L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita la possibilità di ricorrere per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento a specifiche ipotesi. Tra queste, vi è l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la Corte ha specificato che non una qualsiasi contestazione sulla qualificazione è sufficiente. È necessario che si configuri un ‘errore manifesto’.
Un errore è ‘manifesto’ quando la qualificazione giuridica data al fatto risulta, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. In altre parole, deve essere un errore così evidente da saltare subito all’occhio, senza bisogno di complesse analisi o interpretazioni alternative. Una semplice divergenza di vedute sulla norma da applicare non è sufficiente.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse del tutto generico e non autosufficiente. L’imputato si era limitato a contestare la qualificazione giuridica senza però dimostrare in che modo essa costituisse un errore palese e immediatamente percepibile dalla lettura degli atti. La presunta violazione di legge non era evincibile né dal tenore dei capi di imputazione né dalla motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, l’impugnazione che denuncia un vizio in modo così aspecifico, senza fornire gli elementi per una sua immediata constatazione, deve essere dichiarata inammissibile. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della Corte di Cassazione in materia di ricorso per cassazione patteggiamento. La possibilità di impugnare la sentenza per erronea qualificazione giuridica è un’eccezione, non la regola, ed è circoscritta ai soli casi di errore palese e macroscopico. Tale approccio mira a preservare la stabilità degli accordi processuali e la funzione deflattiva del patteggiamento, evitando che diventi un’occasione per rimettere in discussione valutazioni giuridiche che sono state oggetto di accordo tra le parti e di vaglio da parte del giudice. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un eventuale ricorso deve essere fondato su elementi di palese ed indiscutibile erroneità, altrimenti il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese, è molto elevato.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto?
No, non è sempre possibile. La possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai soli casi in cui l’erronea qualificazione giuridica costituisca un ‘errore manifesto’, cioè un errore palese, indiscutibile ed immediatamente evidente.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ secondo la Cassazione?
Per ‘errore manifesto’ si intende una qualificazione giuridica che risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non si tratta di una semplice divergenza interpretativa.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45102 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45102 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 16/01/1981
avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TRANI
dato avv/4 alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Trani ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, nn.1 cod pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma 931s, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene a una generica contestazione in ordi alla esatta qualificazione giuridica del fatto ascritto.
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorre cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, c indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME COGNOME, Rv. 283023).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell?’ ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente