Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5661 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 24/07/1989 avverso il decreto del 24/10/2024 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso sia stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto:
nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità Ł ammesso solo per violazione di legge. L’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che ‘avverso il decreto della corte d’appello, Ł ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo’;
quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione (come nel caso in esame, in cui il ricorso censura il giudizio di pericolosità del prevenuto formulato nel provvedimento impugnato) ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perchØ può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell’art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011 ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246);
nel caso in esame, in cui il ricorso si limita a sostenere che gli argomenti del giudice del merito ‘non sono idonei a fondare il giudizio di pericolosità’ ed ad evidenziare gli aspetti della personalità del ricorrente che dovrebbero indurre a ritenerlo non pericoloso ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, l’intervenuto proscioglimento in due dei procedimenti penali in cui era imputato), e che sono stati, invece, ritenuti dal giudice del merito subvalenti rispetto a quelli evidenziati nel provvedimento impugnato su cui Ł
stata fondata la valutazione di pericolosità non si versa in un caso di apparenza della motivazione, peraltro neanche prospettata in ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME