Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46990 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46990 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a CASERTA il 23/04/1972 avverso il decreto del 11/02/2021 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli ha confermato il decreto numero 179/2014 A del Tribunale di Napoli, emesso in data 01/04/2014 e depositato in 06/06/2014, con cui, dichiarato il non luogo a provvedere per sopravvenuta mo del proposto, NOME COGNOME sulla richiesta di applicazione della mis prevenzione personale, è stata disposta la misura di prevenzione della con disgiunta dei beni sequestrati ai sensi della legge 575/1965 nei riguardi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME sulla base di due
motivi.
2.1. Con il primo lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione p mancata applicazione dell’articolo 2-ter, comma 3, della legge 575/1965, in combinato disposto con gli articoli 27, comma 6, e 24, comma 2, d.lgs. 159/20 “in relazione alla durata del procedimento di appello e del tempo intercorso data di emissione e quella di deposito del decreto”, specificamente irragionevolezza nel tempo intercorso”.
In particolare, si sostiene che vi sarebbe stata la violazione dei previsti da tali norme, atteso che il decreto di confisca del Tribunale di N 179/2014 # era stato deliberato in data 1/4/2014, a distanza di molti a quello di sequestro: e non «entro un anno dalla data dell’avvenuto seques con termine che l’articolo 2-ter, comma 3, della legge 575/1965 considera prorogabile solo di un anno con provvedimento motivato del Tribunale. E si assum che anche l’emissione (in data 11/2/2021) e deposito della motivazione (in 14/6/2024) del decreto nel giudizio d’appello avesse violato le menzio disposizioni.
Si sostiene, poi, che la violazione del menzionato art. 2-ter, comma 3, I. 575/1965 fosse già stata “sottolineata nel corso del giudizio”, senza che la d’Appello avesse esaminato la questione e si sostiene che la violazione del termine avrebbe determinato la caducazione del provvedimento adottato.
2.2. Col secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazioni di legge e di motivazione per l’omesso esame della memoria difensiva depositata in da 11/02/2021 e delle istanze formulate in precedenza e richiamate nei verbal udienza, con conseguente nullità ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lett cod. proc. pen.
In tal modo si sarebbe impedito alla parte ricorrente di esercitare il suo di difesa nell’ambito delle accuse mosse al dante causa, nei cui rigu procedimento era stato iniziato.
Si richiamano, poi, gli oneri probatori in capo a chi propone la misu prevenzione, specificamente in relazione alla dimostrazione della fit intestazione dei beni a soggetti diversi dal proposto, quand’anche suoi congiunti. Siffatta prova mancherebbe, nella specie, non essendovi indizi gr precisi e concordanti tali da far concludere che NOME COGNOME avesse vis almeno in parte del provento dei delitti, in particolare di usura, stab commessi dal 1992 al 2010 (come affermato dal giudice d’appello), che fos pericoloso socialmente per il periodo antecedente al 1992 e nell’arco compreso 1992 al 2007, essendolo al più per il limitato arco temporale compreso tra il e il 2010.
Richiama a sostegno, parte ricorrente, la perizia sulla provenienza immobili e la consulenza di parte, a cura del dottor COGNOME per i fondi ba ignorate, unitamente ad una memoria difensiva, dalla Corte d’appello.
Si assume che la perizia d’ufficio avesse “ricostruito la legittimit provenienza di alcuni beni già prima del 1992” (essendo l’attività illecita co con riferimento al periodo dal 1992 al 2010) e che sarebbero state trascur memoria difensiva esplicativa a firma del precedente difensore (in relazione censure mosse alla perizia dalla dottoressa COGNOME), oltre che una consulen parte e quanto dichiarato al riguardo dall’architetto COGNOME all’udienza i 08/10/2020. In particolare, l’architetto COGNOME aveva “confermato la ricostruz e la legittima provenienza di alcuni beni (compresi nell’arco temporale preced al 1992)”, nonché la correttezza della consulenza tecnica di parte re dall’ingegner COGNOME dalla quale emergeva “la legittimità della provenienza d serie di beni in capo sia alla COGNOME NOME che alla COGNOME NOME“.
Ci si duole della declaratoria di inammissibilità, per genericità, dei d’appello formulati al riguardo, asserendosi che la Corte d’appello avesse re punto una motivazione meramente apparente.
Con l’appello dichiarato inammissibile, infatti, la parte ricorrente lamentata proprio del fatto che il Tribunale, nell’emettere il decreto, non tenuto conto delle menzionate difese: sicché la dedotta aspecificità dei mot appello, sancita dal provvedimento qui impugnato, per essere tali atti dif anteriori allo stesso decreto appellato (ragion per cui – secondo la Corte d’ – non avrebbero potuto contenere critiche argomentate nei riguardi del decret confisca), doveva ritenersi priva di fondamento.
Si afferma, ancora, l’anteriorità dei fatti oggetto di indagine al periodo 2006 e, quindi, all’entrata in vigore della legge 244/2007, che aveva este forma di confisca ad alcuni reati tributari, e che prima del 1992 non vi fosse rilievo circa i reati contestati al proposto di cui all’art. 644 cod. pen.
Si deduce, infine, la legittimità degli importi detenuti sul proprio corrente dalla ricorrente, insegnante, che aveva accumulato fin dalla metà d anni ’90 quanto guadagnato con tale attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, per diversi profili inammissibile, è nel complesso infondato
Il primo motivo è inammissibile in relazione all’assunta violazione dell 2-ter, comma 3, della legge 575/1965, infondato laddove censura la violazione
degli articoli 27, comma 6, e 24, comma 2, d.lgs. 159/2011, “in relazione durata del procedimento di appello e del tempo intercorso tra la data di emis e quella di deposito del decreto”.
2.1. Quanto alla prima censura, circa l’assunta violazione dell’art. 2-ter, comma 3, della legge 575/1965, la stessa è inammissibile per un duplice ordin ragioni.
2.2. Anche nella materia della prevenzione quella della Corte d’appello è cognitio delimitata ovviamente dai capi e dai punti oggetto di gravame (Sez. 6, 21408 del 12/04/2023, Rv. 284684-01; Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Rv 272520-01).
Orbene, è noto che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate motivi di appello, tranne non siano rilevabili di ufficio in ogni stato e g giudizio o si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre i d’appello (perché, ad esempio, prospettate per la prima volta propri provvedimento impugnato in Cassazione): se così non fosse, sarebbe inver inevitabile l’annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevita da parte del giudice a quo, difetto di motivazione su una questione sottratta – i ipotesi, anche strumentalmente – alla sua cognizione, non essendogli s devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02; 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/201 dep. 2013, Rv. 256631-01).
Nella specie non risulta né dalla sentenza d’appello, né dal ricorso in e né comunque dall’analisi dell’atto d’appello che le questioni sollevate in sede, circa l’assunta violazione dell’art. 2-ter, comma 3, della legge 575/1965, siano state prospettate al giudice d’appello: con quanto ne consegue in termi inammissibilità.
2.3. La questione è, in ogni caso, pure manifestamente infondata.
È pacifico, infatti, ed è chiaramente desumibile dal tenore della disposiz che il termine previsto dall’art. 2-ter, comma 3, I. 575/1965, vada osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta dopo l’avvenuta applicazione della m di prevenzione personale (così, tra le tante: Sez. 2, n. 16191 del 24/03/201 270267-01; Sez. 1, n. 26762 del 04/06/2009, Rv. 244655-01; Sez. 5, n. 3538 d 22/03/2013, dep. 2014, Rv. 258657).
Ma, nella specie, si è al di fuori di tale ipotesi, non essendo il decre emesso a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione personale.
2.4. L’ulteriore doglianza di violazione degli articoli 27, comma 6, comma 2, d.lgs. 159/2011, “in relazione alla durata del procedimento di appel
del tempo intercorso tra la data di emissione e quella di deposito del decreto irragionevolezza nel tempo intercorso” è infondata.
Infatti, la proposta di misura di prevenzione nei confronti di COGNOME Nico del 6/6/2011, prima dell’entrata in vigore, il 13/10/2011, del d.lgs. 159 sicché al procedimento devono essere applicate le disposizioni previgenti, ai dell’art. 117, comma 1, d.lgs. citato, secondo cui: «Le disposizioni contenu libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vi presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della mis prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti».
Queste ultime, infine, non prevedono alcun termine per la pronunci d’appello.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Lo stesso risulta, anzitutto, a tratti incomprensibile, in special modo l richiama l’irretroattività delle disposizioni che prevedono la confisca per reati tributari.
In secondo luogo, è noto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso cassazione è ammesso soltanto per violazioni di legge, secondo il disposto di all’art. 4 I. 1423/1956, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, I. 575/1965 (e, successivamente, di cui all’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011). Sono, pert escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’illogicità mani contraddittorietà o le carenze di motivazione di cui all’art. 606, lett. e), pen., potendosi esclusivamente denunciare, ai sensi del comma 9 del predetto 4 I. 1423/1956 (e, successivamente, dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 caso di motivazione inesistente o meramente apparente (così Sez. U, n. 33451 d 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, che, in motivazione, ha ribadito che non p essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione d sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazi poste a fondamento del provvedimento impugnato; confronta inoltre, ex multis, Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282539-01).
Al riguardo, è stato chiarito che, per potersi parlare di motiva inesistente o meramente apparente, è necessario che il decreto ometta del t di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso c singolarmente considerato, esso sia tale da poter determinare un esito opp del giudizio (Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282539-01; Sez n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284): in definitiva, di oggettiva vale superiore rispetto a quelli considerati nel provvedimento censurato.
Neppure il travisamento delle prove risulta deducibile in questa sede, s non si tratti di vizio così radicale da far emergere che si sia in pre motivazione apparente. È stato, in modo condivisibile, affermato infatti che: procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto p violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissi sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al proce di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circos decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesisten riconducibile alla violazione di legge» (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, 279435-01).
Nella specie, per contro, è evidente che non si adduca, da parte ricorr alcun elemento di tal fatta, mirandosi ad una inammissibile, e mera, rivalutaz del materiale istruttorio, per giunta sulla base di censure del tutto generic
Come si desume dalla sintesi del ricorso sopra trascritta, con ampi br riportati testualmente, parte ricorrente assume genericamente la decisività elementi trascurati, senza tuttavia specificare alcunché in merito e, sopratt ragioni per le quali sarebbero decisivi sia per escludere in tutto o in sussistenza dei presupposti del provvedimento che ha disposto la misura, sia provare univocamente che per alcuni beni la stessa sia stata illegittimam adottata.
Al riguardo, è noto in generale che: «Il ricorso per cassazione con c lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limit pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicit presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando no abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto proc cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato prob invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale p fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo dec la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo prof radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedime impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; confronta, negl stessi termini: Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; S 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). È necessario, dunque, che l’assun utilizzazione di un’informazione inesistente o l’omessa valutazione della p
esistente siano decisive al fine di sovvertire l’apparato motivazionale sottop critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117-01).
Nella specie, nulla di tutto ciò è desumibile dal ricorso, che si limita detto, a dolersi della generica omessa considerazione di difese del cui tenore si specifica.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu
Così deciso in data 11/11/2024
Il Co sigliere estensore
Il Presidente