Ricorso per Cassazione: Limiti e Inammissibilità per le Sentenze del Giudice di Pace
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi confini del ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace. La decisione sottolinea come, in questi specifici casi, i motivi di ricorso siano rigorosamente limitati alla sola violazione di legge, escludendo censure sulla motivazione della sentenza. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una pronuncia di primo grado del Giudice di Pace di Treviso, che aveva ritenuto un imputato responsabile dei reati di minaccia e lesioni personali. In sede di appello, il Tribunale di Treviso aveva parzialmente riformato la sentenza, riqualificando il delitto di lesioni in quello di percosse e rideterminando la pena, ma confermando nel resto la condanna.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva un ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di doglianza. Tra questi, spiccavano le critiche alla valutazione del quadro probatorio da parte dei giudici di merito (come la mancata audizione di un testimone e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa), la mancata concessione delle attenuanti generiche, un’erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione di un termine a difesa e, infine, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte: i limiti del ricorso per cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso dichiarandolo integralmente inammissibile. La decisione si fonda su due principi cardine della procedura penale relativa ai procedimenti davanti al Giudice di Pace.
In primo luogo, per quanto riguarda le critiche sulla valutazione delle prove e sulla mancata concessione delle attenuanti, i giudici hanno richiamato la normativa speciale introdotta nel 2018. Questa prevede che avverso le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso è consentito solo per ‘violazione di legge’ e non per ‘vizi di motivazione’. Di conseguenza, tutte le censure che attengono al modo in cui il giudice ha ragionato e valutato le prove sono state considerate inammissibili.
In secondo luogo, gli altri motivi di ricorso, relativi a presunti errori procedurali e alla tenuità del fatto, sono stati giudicati generici e indeterminati. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato in modo chiaro e puntuale gli elementi concreti su cui si basavano le sue lamentele, impedendo così alla Corte stessa di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si basa su una precisa scelta legislativa. Con le riforme introdotte dal D.Lgs. n. 11 del 2018, che ha modificato sia il codice di procedura penale (art. 606, comma 2-bis) sia la normativa sul Giudice di Pace (art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000), si è voluto creare un filtro per l’accesso alla Corte di Cassazione per la giustizia ‘minore’. L’obiettivo è quello di deflazionare il carico della Suprema Corte, riservando il suo intervento solo a questioni di pura legittimità, ossia di corretta interpretazione e applicazione della legge.
Contestare il ragionamento del giudice, la sua logica nel valutare un testimone o la sufficienza delle prove non rientra nel concetto di ‘violazione di legge’, ma attiene al ‘vizio di motivazione’, che per queste specifiche sentenze è escluso dai motivi di ricorso. Inoltre, la Corte ha ribadito l’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’art. 581 c.p.p., che impone al ricorrente di articolare le proprie censure in modo chiaro e dettagliato, non limitandosi a enunciazioni generiche.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: chi intende presentare un ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna per reati di competenza del Giudice di Pace deve prestare la massima attenzione alla natura dei motivi che intende sollevare. Le doglianze devono concentrarsi esclusivamente su eventuali e specifiche violazioni di norme di diritto, evitando di entrare nel merito della valutazione fattuale compiuta dai giudici precedenti. La genericità e la proposizione di motivi non consentiti dalla legge conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta da un giudice di pace in un ricorso per cassazione?
No, secondo l’ordinanza, avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, come una errata valutazione delle prove.
Perché alcuni motivi del ricorso sono stati ritenuti ‘generici’?
I motivi relativi alla mancata concessione di un termine a difesa e alla non applicabilità della particolare tenuità del fatto sono stati giudicati generici perché non indicavano in modo specifico e determinato gli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle censure, come richiesto dal codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14109 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14109 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, che, riqualificando il delitto di lesioni in percosse e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace di Treviso, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia e lesioni personali;
Considerato che il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio – con particolare riferimento alla mancata escussione del teste COGNOME e alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa – ed in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 ‘ebbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione di un termine a difesa, è generico, per indeterminatezza della allegazione del fatto processuale da cui discenderebbe il vizio denunciato, e, dunque, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
Considerato che il terzo motivo, in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, giacchè non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
DEPOSITATA