Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VALMONTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cu cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione del sentenza della corte d’appello di Roma per vizio di motivazione. Il ricorrente, particolare, deduce che la sentenza sia censurabile per difetto di motivazio generica, manifestamente illogica, apparente e contraddittoria in relazióne a prova del fatto di reato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rilevato che l’unico motivo di ricorso è riproduttivo dì profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (su contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 870 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, COGNOME Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche ricorso per cassazione). La Corte d’appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della pr decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sort sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, COGNOME, non nnassimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003′ dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta ad ogni sindacato nella sede del presente scrutini legittimità. In particolare, la corte distrettuale si è espressa proprio sull dedotto dalla difesa con cui si mette in dubbio la prova della responsabil penale dell’imputato, prova fondata sulla percezione dei Carabinieri circa cessione dell’involucro e la dazione delle banconote. A tal proposito, la c motiva sulla corrispondenza tra la testimonianza precisa e attendibile d Carabinieri con la conseguente perquisizione e con il ritrovamento sia del sostanza stupefacente, di tipo cocaina, sia del denaro nelle tasche dell’imputa La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che tali elementi consentisse complessivamente esaminati, un’unica ricostruzione logica del fatto dalla qual scaturiva con certezza la responsabilità dell’imputato. Rispetto a tale motiv logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede peraltro una rilettura d elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi
diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi nel giudizio legittimità.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
Il Consigl e estensore
Il Presidenté