Ricorso Cassazione Inammissibile: Quando la Ripetizione dei Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 2855 del 2024, offre un chiaro monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello alla Suprema Corte si limita a essere una copia di quanto già discusso e respinto nei gradi precedenti, il risultato è un ricorso Cassazione inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un giovane per il reato di tentata rapina. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo l’attenuante del risarcimento del danno e rideterminando la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza stessa del delitto sotto il profilo dell’idoneità della condotta e dell’elemento soggettivo.
La Decisione sul ricorso Cassazione inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando l’appello inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati: non una critica argomentata e specifica alla sentenza della Corte di Appello, ma una semplice e “pedissequa reiterazione” delle censure già sollevate nel precedente grado di giudizio. I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte di Appello avesse già puntualmente esaminato e disatteso quegli stessi argomenti con motivazioni corrette dal punto di vista giuridico. Pertanto, i motivi del ricorso sono stati considerati “non specifici ma soltanto apparenti”, in quanto incapaci di assolvere alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Viene richiamato l’orientamento secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito”.
Questo rigore formale non è un mero tecnicismo. Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ripresentare all’infinito le stesse argomentazioni nella speranza di un esito diverso. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con le ragioni specifiche esposte dal giudice d’appello, ma si limita a riproporre le stesse tesi, elude questa funzione e si traduce in un atto processuale inutile. I motivi, in questo caso, sono solo “apparenti” perché, pur esistendo sulla carta, mancano della sostanza di una vera critica giuridica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: il ricorso per cassazione deve essere uno strumento di precisione chirurgica. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario sezionarne la motivazione e individuare vizi specifici di legittimità, argomentando in modo nuovo e pertinente. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La declaratoria di inammissibilità, infatti, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, sancendo la definitività della condanna.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e letterale ripetizione delle argomentazioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare alcuna critica nuova e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile in questo caso?
La conseguenza è duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “soltanto apparenti”?
Significa che, sebbene formalmente esistenti, i motivi non assolvono alla loro funzione essenziale, ovvero quella di muovere una critica argomentata e puntuale alla decisione del giudice precedente. Si limitano a riproporre questioni già decise, risultando quindi privi di reale contenuto critico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2855 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 19/10/2022 della Corte di appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, che in riforma della sentenza in data 15/12/2020 del G.u.p. del Tribunale di Sassari, ha riconosciuto l’attenuante del risarcimento del danno e ha rideterminato la pena inflittagli.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del delitto tentata rapina sotto il profilo dell’idoneità della condotta e dell’elemento soggettiv indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte merito (si vedano, in particolare, le pagine 15 e 16), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedott appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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La Presidente