Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26173 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Mugnano di Npaoli il 03/11/1972 COGNOME NOME nato a Napoli il 15/12/1991 avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 22/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 22/01/2025, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, che aveva condannato gli odierni ricorrenti per il delitto di all’art. 648 bis c.p., su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., concesse le atte generiche in regime di equivalenza con la recidiva per COGNOME NOME, e applicata la diminuent per il rito, rideterminava la pena per COGNOME NOME in anni due, mesi otto di reclusione ed ottocento di multa e per COGNOME NOME in anni due di reclusione ed euro seicento di multa.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, lamentando la nullità della sentenza di appello per mancanza di motivazione.
Il motivo proposto è non consentito ed i ricorsi devono, pertanto, essere dichiara inammissibili.
A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis p.p., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprude
di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, c.
successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancat
proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., in quant causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai mo
d’impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendo peraltro una radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle
quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05
COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919).
Da ultimo questa Corte ha ribadito che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolt richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di
legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati”( Se
51557 del 14/11/2023, Rv. 285628).
Da quanto premesso discende l’inammissibilità dei ricorsi in esame.
Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. comma 5-bis c.p.p.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagament delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso in Roma , il 13/06/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente