Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 1223/2025
NOME COGNOME
CC Ð 10/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal
COGNOME NOME nato a San Severo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 30 maggio 2024 della Corte dÕappello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte dÕappello di Bari, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di cui allÕart. 495 cod. pen. ascrittogli in rubrica;
-che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato, laddove il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non pu˜ essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno
2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilitˆ, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
che il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilitˆ va dichiarata senza formalitˆ di procedura, ai sensi dellÕart. 610 comma 5-bIis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME