Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 07/04/1958
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto d all’art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base d diversa lettura dei dati processuali, di una alternativa ricostruzione storica de o un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di p – non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a qu compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica del pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-5 de sentenza impugnata dove il giudice di appello ha analiticamente indicato i singo elementi che consentono di ritenere pienamente integrato il delitto ascritto, si piano oggettivo, che su quello soggettivo), facendo applicazione di corre argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussis del reato;
considerato che la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentita, p reiterativa di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di mer nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) ed è, inoltre, manifestamente infonda avendo la Corte territoriale, con congrui e non illogici argomenti, esclus speciale tenuità del danno in ragione dell’importo dell’assegno ricettato;
che, inoltre, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato i considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costa giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisi sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell recidiva, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fa corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non p fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui q risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui
e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito
“sub iudice”;
quale fattore criminogeno per la commissione del reato che anche le doglianze relative al mancato giudizio di prevalenza delle
ritenuto circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, oggetto del secondo
motivo di ricorso, sono manifestamente infondate, poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all’art. 69, comma
quarto, cod. pen. che impedisce di effettuare, se applicata la recidiva di cui all’art.
99, comma quarto, cod. pen., un giudizio di bilanciamento nei termini indicati dal ricorrente;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.