Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Presentare ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. Un’ordinanza recente ci ricorda un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione inammissibile è la diretta conseguenza della presentazione di motivi generici o, peggio, della semplice ripetizione di argomenti già bocciati in appello. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di specificità richiesti e quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ritenuto colpevole di aver partecipato attivamente a un’operazione truffaldina, decide di impugnare la sentenza ricorrendo alla Corte di Cassazione. Nel suo ricorso, lamenta principalmente la violazione delle norme sulla valutazione della prova, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri: la genericità dei motivi di ricorso e la corretta motivazione della pena da parte del giudice d’appello.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già esposti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In pratica, l’avvocato si è limitato a ‘copiare e incollare’ le argomentazioni precedenti, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza di secondo grado.
Questo comportamento rende il ricorso solo “apparente” e non “specifico”, come richiesto dall’art. 606 del codice di procedura penale. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti; il suo compito è il “sindacato di legittimità”, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. Proporre una diversa ricostruzione storica della vicenda, come ha tentato di fare il ricorrente, esula completamente dai poteri della Corte Suprema.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto infondata anche la critica relativa alla determinazione della pena. I giudici hanno specificato che la motivazione della Corte d’Appello era congrua, in quanto basata sulle modalità del fatto e conforme ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Secondo la giurisprudenza costante, non è necessario che il giudice analizzi singolarmente ogni elemento previsto dalla legge per la commisurazione della pena, ma è sufficiente che indichi gli elementi che hanno avuto un rilievo preponderante nel suo giudizio complessivo.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede precisione e specificità. Non è una terza occasione per discutere dei fatti, ma un’opportunità per contestare vizi di legge o di logica nella sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un ulteriore esborso economico per il condannato. Per gli avvocati, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere un’analisi critica e mirata della decisione di secondo grado, evidenziandone le specifiche falle giuridiche e motivazionali, e non un semplice riproporre di tesi già sconfitte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva motivi specifici di critica alla sentenza d’appello, ma si limitava a essere una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una ripetizione letterale, delle argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘apparenti’ e non ‘specifici’?
Significa che, sebbene formalmente presentati, i motivi mancano della sostanza di una vera critica giuridica alla decisione impugnata. Essi omettono di confrontarsi con la motivazione della sentenza e si limitano a riproporre una diversa valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10532 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10532 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 01/12/1974
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto e a prospettare una diversa ricostruzione storica della vicenda, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di appello ha correttamente indicato gli elementi che consentono di ritenere l’odierno ricorrente non un mero intermediario inconsapevole bensì partecipe a pieno titolo nell’operazione truffaldina (si veda pag. 5);
considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato (pag. 6) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.