Il Ricorso in Cassazione Inammissibile: Un Caso Pratico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta ancor prima di entrare nel merito. Il caso riguarda un ricorso in Cassazione inammissibile presentato contro una condanna per riciclaggio, e la decisione della Corte sottolinea i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Comprendere queste regole è fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato per il reato di riciclaggio dalla Corte di Appello di Catania, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano principalmente su due aspetti: una presunta errata valutazione delle prove che avevano portato alla condanna e un’omessa motivazione riguardo alla data esatta di commissione del reato (tempus commissi delicti).
I Motivi del Ricorso: Perché è stato dichiarato inammissibile?
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: L’appellante contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove, sostenendo che la sua responsabilità penale non era stata dimostrata adeguatamente.
2. Errata qualificazione giuridica: Si contestava la classificazione del fatto come reato di riciclaggio.
3. Mancata individuazione del tempus commissi delicti: Si lamentava che la sentenza d’appello non avesse motivato in modo corretto il momento esatto in cui il reato sarebbe stato commesso.
Tuttavia, come vedremo, questi motivi presentavano difetti strutturali che ne hanno causato l’immediata reiezione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello procedurale, evidenziando l’errata impostazione dell’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le ragioni della decisione sono cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
La Corte ha spiegato che i primi due motivi erano inammissibili perché, di fatto, chiedevano alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove. Questo compito è riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’). La Corte di Cassazione, in ‘sede di legittimità’, ha solo il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti.
Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo al tempus commissi delicti, la Corte ha rilevato una preclusione ancora più netta. La questione non era mai stata sollevata come motivo di appello nel giudizio precedente. Secondo un principio consolidato, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione questioni che implicano accertamenti di fatto. Facendolo, si interrompe la cosiddetta ‘catena devolutiva’, sottraendo intenzionalmente un punto della decisione alla cognizione del giudice d’appello. Di conseguenza, la Cassazione non può annullare una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che il giudice d’appello non è mai stato chiamato a esaminare.
Le Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza?
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado di giudizio. Ogni doglianza, specialmente se legata a elementi di fatto, deve essere chiaramente articolata nei motivi di appello. Tentare di introdurre nuove questioni o di ottenere un riesame delle prove davanti alla Corte di Cassazione è una strada destinata al fallimento. Il ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione errata che non rispetta la natura e i limiti del giudizio di legittimità, trasformando l’ultima istanza di giudizio in un passaggio puramente formale e oneroso.
Perché non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
La Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Il suo ruolo è controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti (come l’attendibilità di un testimone) a quella dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa succede se si solleva una questione nuova per la prima volta in Cassazione?
Se la questione, come la data esatta del reato, richiede un accertamento di fatto e non è stata presentata come motivo di appello nel grado precedente, la Corte di Cassazione la dichiara inammissibile. Questo perché si violerebbe il principio della ‘catena devolutiva’, che impone che ogni questione sia prima esaminata dal giudice d’appello.
Qual è stata la conseguenza pratica per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ciò significa che la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44978 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORTORICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio dell motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di riciclaggio contestato e alla qualificazione gi del fatto, sono formulati in termini non consentiti in sede di legittimità, finendo per solleci Corte di cassazione non solo a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, operazione certamente non consentita in questa sede, ma anche a saggiare la tenuta della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) oltre che elementi di prova di cui si deduce la errata interpretazione;
rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo l medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento richiamando puntualmente le emergenze istruttorie e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del re riciclaggio contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l’omessa motivazione in ordine alla corretta individuazione del tempus commissi delicti, è precluso in quanto, pur trattandosi di questioni che implicano delle verifiche in fatto, non previamente dedotto com motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento di legittimità, deve ritenersi non consentita (non soltanto per le violazioni di le per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prim volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di grava dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugna con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevita difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presid nte