Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 105 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 18/12/2024 R.G.N. 35294/2024
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mesagne il 25/10/1981
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del 13/11/2024 con cui si evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Lecce con ordinanza del 08/10/2024, decidendo in sede di annullamento con rinvio, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 23/02/2024 che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME limitatamente ai reati di cui ai capi 62), 65) e 68), confermandola nel resto.
L’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva come il Tribunale del riesame non abbia considerato il mutato quadro indiziario, significativamente ridimensionato in seguito all’annullamento dell’ordinanza custodiale per i reati di cui ai capi 62), 65) e 68); come sia stata ribadita l’attualità delle esigenze cautelari nonostante sia venuta meno la reiterazione delle condotte criminose in seguito al predetto annullamento e come ciononostante la motivazione adottata sia sostanzialmente simile a quella precedente; come, dunque, erroneamente sia stata ritenuta l’abitualità della condotta criminosa, pur a fronte di un’unica residua contestazione.
2.1. Con memoria del 13/11/2024, il difensore, con dichiarazione dal medesimo unicamente
sottoscritta, ha rinunciato al ricorso, evidenziando che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con provvedimento del 08/11/2024 ha sostituito la misura cautelare intramuraria con quella degli arresti domiciliari, invocata dalla difesa, denunciando il venir meno dell’interesse a coltivare il presente ricorso. Non risulta agli atti alcuna procura speciale conferita al difensore per presentare dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
3.1. Va innanzitutto premesso che la rinuncia al ricorso, avanzata dal difensore di fiducia privo di procura speciale, non produce effetti, per cui il Collegio deve esaminare il merito della impugnazione come proposta. Invero, la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663 – 01; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244 – 01; Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262276 – 01).
3.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, sotto un primo profilo, avendo il ricorrente ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, va rilevata la carenza di interesse rispetto ad una pronuncia di questa Corte di legittimità avente ad oggetto la correttezza del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare intramuraria.
3.3. Sotto diverso aspetto, permane l’interesse ad una pronuncia in punto di esigenze cautelari con riferimento sia alla loro sussistenza che al profilo della adeguatezza della misura cautelare ora in esecuzione, atteso che con il ricorso si nega radicalmente la sussistenza dei pericula libertatis , quanto meno in relazione alla attualità ed alla concretezza.
Orbene, il ricorso Ł inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato.
Giova innanzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità Ł ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sia in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, per quel che qui interessa, alla sussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01). In altri termini, l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice Ł rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nel caso di specie non ricorre. Ed invero, l’ordinanza impugnata desume la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari dalle modalità collaudate ed articolate della condotta criminosa, dagli stretti rapporti con il vertice del sodalizio dedito alla cessione di sostanze stupefacenti e dai numerosi precedenti specifici da cui il COGNOME risulta gravato, nonchØ dalla circostanza che i numerosi periodi di detenzione sofferti non hanno svolto su di lui alcuna efficacia deterrente, avendo continuato imperterrito a commettere delitti in materia di stupefacenti.
Trattasi di motivazione congrua ed esente da profili di manifesta illogicità, in quanto tale non censurabile in cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati per un verso i profili di colpa emergenti dal ricorso e per altro verso la parziale carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso in seguito al provvedimento favorevole del Giudice per le indagini preliminari, si determina equitativamente in euro cinquecento.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 18/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME