Ricorso per cassazione inammissibile: la genericità costa caro
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la mera riproposizione dei motivi già discussi in appello rende il ricorso per cassazione inammissibile. In questa analisi, esaminiamo una decisione che chiarisce i requisiti di specificità dell’impugnazione e le conseguenze della sua violazione, anche quando la prova del reato non deriva dal sequestro del corpo del reato.
I fatti del processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di cessione di eroina, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la vendita della sostanza stupefacente. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un errore di valutazione da parte dei giudici di merito. Secondo la difesa, la condanna si basava su una mera supposizione, poiché la sostanza non era mai stata sequestrata, e faceva leva unicamente sui precedenti specifici a carico dell’imputato.
Il ricorso per cassazione inammissibile per genericità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che i motivi presentati erano una pedissequa reiterazione di quelli già esposti e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata, individuando specifici vizi logici o giuridici. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze, senza confrontarsi con le motivazioni della decisione di secondo grado, rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, solo apparente. Questo approccio rende il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di specificità.
La prova oltre il sequestro
Un punto cruciale della decisione riguarda la formazione della prova. La difesa sosteneva che, in assenza del sequestro dell’eroina, la condanna fosse infondata. La Cassazione, tuttavia, ha sottolineato come la Corte d’Appello non avesse affatto basato la sua decisione su supposizioni. Al contrario, la colpevolezza era stata accertata grazie a prove solide e convergenti:
* La testimonianza di un agente di polizia giudiziaria che aveva assistito allo scambio di un oggetto contro il pagamento di 40,00 euro (somma poi sequestrata).
* Le dichiarazioni dell’acquirente, che ha confermato di aver acquistato eroina dall’imputato per 40,00 euro a seguito di un accordo telefonico.
* La circostanza che l’acquirente si fosse disfatto della sostanza su richiesta dello stesso imputato all’arrivo delle forze dell’ordine.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno fornito una prova logica e sufficiente della cessione, rendendo irrilevante il mancato reperimento fisico della droga.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha ribadito il principio consolidato secondo cui un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza una critica puntuale e specifica della ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso deve instaurare un vero e proprio dialogo critico con la decisione di secondo grado, non ignorarla. In secondo luogo, ha evidenziato come il ricorrente non si sia confrontato con l’articolata motivazione della Corte territoriale, che aveva spiegato dettagliatamente come la prova della cessione fosse stata raggiunta attraverso le dichiarazioni testimoniali convergenti, superando così la necessità del sequestro del corpo del reato. La Corte ha quindi concluso che il ricorso era privo della sua funzione tipica, risultando in un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, precluso in sede di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario smontarla pezzo per pezzo, evidenziandone i vizi logico-giuridici con argomentazioni nuove e pertinenti. La pigrizia argomentativa, consistente nel riproporre vecchie difese, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché un ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile essere condannati per spaccio anche se la droga non viene sequestrata?
Sì, la sentenza conferma che la condanna è legittima se la prova della cessione è raggiunta attraverso altri elementi certi e convergenti, come la testimonianza di un agente di polizia che ha assistito allo scambio e le dichiarazioni dell’acquirente.
Cosa significa che un ricorso non si confronta con la ‘ratio decidendi’ della sentenza?
Significa che gli argomenti del ricorso ignorano o non contestano il principio giuridico fondamentale su cui il giudice ha basato la sua decisione, rendendo l’impugnazione inefficace perché non colpisce il cuore logico della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39345 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte d’appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere accertata la cessione di eroina da parte dell’imputato senza l’avvenuto sequestro della detta sostanza e quindi sulla base di una mera supposizione fondata sui precedenti specifici a carico del prevenuto.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 2 e s. della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 3 e s.), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell’appello (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01).
Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, è lungi dall’aver accertato l’oggetto della cessione sulla base di mere supposizioni fondanti su precedenti condotte dell’imputato ma, nonostante il mancato reperimento dell’involucro oggetto di cessione, ha argomentato dalle dichiarazioni non solo dell’appartenente alla polizia giudiziaria, che ha assistito allo scambio di cosa contro prezzo (40,00 euro, oggetto di sequestro) ma anche in forza delle convergenti dichiarazioni rese dall’acquirente, circa la materiale apprensione dall’imputato di eroina a fronte del pagamento di 40,00 euro, previo accordo telefonico, della quale lo stesso si è disfatto all’arrivo delle forz dell’ordine e su richiesta dello stesso prevenuto.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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