Ricorso Cassazione Inammissibile: la Mancata Applicazione di Attenuanti d’Ufficio non è Motivo Valido
Quando si affronta un processo penale, la strategia difensiva è cruciale, specialmente nella fase delle impugnazioni. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: presentare un Ricorso Cassazione inammissibile basato sulla mancata concessione d’ufficio di circostanze attenuanti in appello è una strada senza uscita. Questa ordinanza offre uno spunto di riflessione sui limiti dell’impugnazione di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso mal formulato.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e altri illeciti, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro del suo motivo di ricorso non era una contestazione nel merito dei fatti, ma una questione puramente procedurale.
L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello per non aver applicato, di propria iniziativa (d’ufficio), la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del Codice Penale. È importante sottolineare che tale attenuante non era stata specificamente richiesta nei motivi di appello.
Il Ricorso Cassazione Inammissibile e la Facoltà del Giudice
Il ricorrente basava la sua doglianza sulla facoltà, concessa al giudice d’appello dall’art. 597, comma 5, del Codice di Procedura Penale, di applicare d’ufficio circostanze attenuanti. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente smontato questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile.
La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che trova il suo perno normativo nell’art. 606, comma 3, del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce con chiarezza i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione, e tra questi non rientra la lamentela per la mancata applicazione d’ufficio di una circostanza attenuante.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che la possibilità per il giudice d’appello di concedere un’attenuante non richiesta è una mera facoltà discrezionale, non un obbligo. L’esercizio (o il mancato esercizio) di tale potere discrezionale non può essere sindacato in sede di legittimità. In altre parole, il sistema processuale non consente di ‘rimproverare’ al giudice d’appello di non aver fatto uso di una sua facoltà, soprattutto se non era stato sollecitato a farlo con uno specifico motivo di gravame.
Di conseguenza, formulare un motivo di ricorso per cassazione su questo punto specifico rende l’impugnazione priva di uno dei requisiti fondamentali previsti dalla legge, conducendo inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, evidenziando la colpa del ricorrente nell’aver intrapreso un’azione giudiziaria priva di fondamento giuridico, citando a supporto anche una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186/2000).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica. Insegna che i motivi di ricorso per cassazione devono essere rigorosamente ancorati ai vizi tassativamente elencati dalla legge. Sperare che la Suprema Corte ponga rimedio a una mancata decisione discrezionale del giudice d’appello è un errore strategico che porta a un Ricorso Cassazione inammissibile.
Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per l’imputato. La lezione pratica è chiara: le richieste, specialmente quelle relative a benefici come le attenuanti, devono essere formulate in modo esplicito e tempestivo nei gradi di merito. Affidarsi alla discrezionalità del giudice senza una specifica richiesta preclude, di fatto, la possibilità di contestare successivamente la sua decisione in sede di legittimità.
Un giudice d’appello può concedere un’attenuante non richiesta dall’imputato?
Sì, l’articolo 597, comma 5, del codice di procedura penale conferisce al giudice d’appello la facoltà di applicare d’ufficio (cioè di propria iniziativa) le circostanze attenuanti.
Se il giudice d’appello non applica un’attenuante d’ufficio, è possibile fare ricorso in Cassazione per questo motivo?
No. Secondo la decisione analizzata, questa omissione non può costituire un valido motivo di ricorso per cassazione. Un ricorso basato su tale doglianza viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
Cosa comporta la dichiarazione di un Ricorso Cassazione inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51846 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51846 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/01/1959
avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO .
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data .1/0/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 20/11/2017, nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione officiosa dell’attenuante di c all’art. 62 n. 4 CP, non richiesta in appello, ma concedibile d’ufficio.
Il motivo è inammissibile; è ben vero che l’art. 597 comma 5 CPP facoltizza il giudice d’appello ad applicare d’ufficio circostanze attenuanti, ma la costante e condivisa giurisprudenza di quest Corte afferma che non può essere formulato motivo di ricorso in cassazione al riguardo, attesa la previsione di cui all’art. 606 comma 3 CPP.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), a versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019