Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e tecnicismo. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un ricorso cassazione inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta questa regola fondamentale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, analizzando un caso di possesso ingiustificato di strumenti da scasso e spiegando perché la genericità dei motivi porta inevitabilmente al rigetto del ricorso.
I Fatti del Caso: Una Condanna e un Ricorso Generico
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, ritenendo, tra le altre cose, che anche una comune chiave inglese potesse essere uno strumento idoneo a forzare serrature.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua colpevolezza.
2. La contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, come vedremo, entrambi i motivi sono stati giudicati inidonei a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si basa su principi consolidati della giurisprudenza in materia di impugnazioni.
Le Motivazioni: la necessità di motivi specifici per evitare il ricorso cassazione inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziando per ciascuno le ragioni della loro inammissibilità o infondatezza.
Primo Motivo: La Mancanza di Specificità del Ricorso
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse doglianze già presentate e ritenute infondate dal giudice d’appello. Questo approccio è contrario a quanto richiesto dalla legge.
Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può essere una semplice ripetizione di argomenti già esaminati. Deve, invece, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziando specifici errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente. Nel caso di specie, mancava una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza d’appello e le critiche mosse dal ricorrente. Questa carenza, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, comporta l’inammissibilità.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito il suo orientamento costante: per motivare il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua decisione si basi su un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi di rilievo. La valutazione del giudice d’appello, che aveva seguito questo principio, è stata quindi considerata corretta e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto mirato e specifico. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Riproporre argomenti generici senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata trasforma il ricorso in un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare in modo puntuale e specifico il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata.
Come deve essere motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, il giudice non deve prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che fondi la sua decisione su elementi negativi ritenuti decisivi o sull’assenza di elementi positivi rilevanti per giustificare la mancata concessione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6901 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 27/07/1990
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alternate o grimaldelli, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze già proposte e ritenute infondate dal giudice di appello con corretti argomenti logici e secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte puntualmente richiamato (si veda, in particolare, pag. 4 sulla pacifica idoneità della chiave inglese a forzare serrature);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 5)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025