Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46147 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 18/07/1952
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata rideterminata la pena individuata dal Tribunale cittadino con la sentenza di condanna del predetto per due furti in abitazione, con conferma nel resto (fatti accertati nel 2022 e commessi ai danni della parte civile COGNOME e della persona offesa NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate dal difensore della parte civile NOME COGNOME con le quali si è chiesta la conferma della sentenza, nonché la nota spese;
rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha prospettato censure reiterative di quelle formulate in sede di merito, inerenti esclusivamente alla lettura delle prove (in ipotesi di doppia sentenza conforme quanto all’affermazione della penale responsabilità), la Corte territoriale avendovi dato una risposta con la quale la difesa ha omesso un effettivo confronto quanto agli elementi addotti a sostegno della ritenuta identificazione dell’imputato, limitandosi a sollecitare a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio che le è precluso (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De COGNOME, cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese alla parte civile.
Deciso il 7 novembre 2024