Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2009 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2009 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 612, cpv., cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, e di NOME COGNOME per quello di cui all’art. 336, cod. pen., verso alcuni carabinieri.
1.1. COGNOME impugna la decisione, deducendo vizi di motivazione in punto di: 1) sufficienza della prova per il delitto di minaccia; 2) configurabilità della contravvenzione in materia di armi, non potendo qualificarsi tale il coltello da lui detenuto; 3) intervenuta prescrizione della contravvenzione prima della sentenza d’appello.
1.2. COGNOME deduce anch’egli vizi di motivazione in punto di sufficienza della prova, tanto con riferimento alla ricostruzione del fatto, quanto, e comunque, alla configurabilità del dolo, trattandosi di condotta tenuta dopo che l’intervento dei carabinieri si era concluso.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2.1. Le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti, anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, non sono consentite, perché funzionali ad una rivalutazione della prova, che non compete al giudice di legittimità (yds., amplius, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428).
2.2. Sulla natura del coltello brandito da COGNOME come strumento atto ad offendere, il ricorso di costui è manifestamente infondato e puramente reiterativo, non confrontandosi con la corretta qualificazione contenuta in sentenza
2.3. Detta contravvenzione non si era prescritta, operando la sospensione del relativo termine, prevista dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175).
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, “I 10 dicembre 2025.