Ricorso per cassazione inammissibile: l’importanza di motivi specifici
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti giudiziari, in particolare sul perché un ricorso per cassazione inammissibile rappresenti un esito tutt’altro che raro. La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per poter essere esaminato, un ricorso non può limitarsi a una critica generica, ma deve confrontarsi punto per punto con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, come vedremo, il rischio è una declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un amministratore unico di una società condannato in primo e secondo grado per bancarotta societaria prefallimentare, sia di tipo fraudolento (patrimoniale e documentale) che semplice. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione, ritenendo provata la responsabilità dell’imputato nella distrazione di beni sociali e nella mancata tenuta dei libri contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi principalmente su due motivi:
1. Erronea applicazione della legge e vizio di motivazione: Il ricorrente contestava la rilevanza probatoria data dai giudici di merito al reclamo presentato in sede fallimentare, sostenendo che non potesse costituire una prova valida. Tuttavia, la critica è stata mossa seguendo un “proprio approccio critico” senza esplicitare un confronto diretto con il ragionamento della Corte d’Appello.
2. Violazione di legge: Si lamentava l’omessa valutazione, da parte della Corte d’Appello, di alcuni specifici profili del gravame presentato in quella sede. Anche in questo caso, il motivo di ricorso non indicava quali fossero, in concreto, i punti non esaminati.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la specificità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile, spiegando nel dettaglio le carenze di entrambi i motivi.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato come questo fosse aspecifico. Richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza (Sez. U, n. 8825/2016), ha ribadito che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manca la necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione non tanto sul reclamo fallimentare, quanto sugli accertamenti diretti del curatore, che aveva constatato il mancato rinvenimento dei beni e l’assenza totale dei libri contabili. Essendo l’imputato amministratore unico dal 2011, gravava su di lui l’obbligo di tenere regolarmente la contabilità. Il ricorso, invece di contestare queste conclusioni, si è concentrato su un elemento (il reclamo) che la Corte ha giudicato “subvalente e non decisivo” nell’economia della decisione. In sostanza, il ricorrente non ha centrato il bersaglio, ignorando il vero fulcro della motivazione.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per la sua genericità. Lamentare una “omessa cognizione” senza specificare quali punti dell’appello non sarebbero stati valutati impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo. Non è compito del giudice di legittimità andare a ricercare quali potessero essere i profili trascurati, ma è onere preciso del ricorrente indicarli.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cruciale del processo penale di legittimità: un ricorso per cassazione deve essere un dialogo critico e puntuale con la sentenza impugnata, non un monologo. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice di merito, evidenziandone le presunte falle logiche o le violazioni di legge. In assenza di questa specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e generici. Non si confrontavano direttamente con le ragioni fondamentali della sentenza di condanna, ma si limitavano a critiche vaghe o focalizzate su aspetti non decisivi.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Un motivo è ‘aspecifico’ quando non stabilisce una correlazione precisa tra la critica mossa e la specifica argomentazione contenuta nella sentenza impugnata. In pratica, l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato, ma deve contestarle punto per punto.
Qual era la prova principale su cui si basava la condanna per bancarotta?
La condanna si basava principalmente sugli accertamenti del curatore fallimentare, il quale aveva provato sia il mancato rinvenimento di beni della società sia il fatto che i libri contabili non erano mai stati consegnati o ritrovati, impedendo così qualsiasi ricostruzione delle operazioni aziendali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma e condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per i delitti di bancarotta societaria prefallimentare fraudolen documentale e patrimoniale;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta erronea applicazione dell’art. 189 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla rilevanza probatoria del reclamo fallimentare – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ri per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione
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censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione che e per un verso prende in considerazione il reclamo della fallita avverso la dichiarazione di fallimento, trae soprattutto dagli accertamenti del curatore la prova del mancato rinvenimento dei beni distratti e la prova che i libri contabili non sono mai stati consegnati o rinvenuti, pur essen l’imputato amministratore unico dal 2011 alla data del fallimento, cosicché lo stesso era investito del dovere di provvedere alla tenuta regolare dei libri contabili in quanto diretto destinatario e art. 2392 c.c. dell’obbligo relativo (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271754) e ciò anche dopo la cessazione della operatività della società (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275261 – 01). Per altro ciò viene anche confermato dalla circostanza che i Giudici di appello danno atto che il curatore non ha potuto ricostruire alcunché per il mancato rinvenimento dei libri contabili; a fronte di tali argomentazioni, invece, il moti si sofferma esclusivamente sulla Inutilizzabilità’ del contenuto del reclamo – in quanto atto d parte – che nell’economia della decisione risulta essere subvalente e non decisivo, rispetto alle emergenze tratte dal contributo conoscitivo – frutto di percezione diretta del curatore – che non sono oggetto di censura;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo all’omessa cognizione dei punti della decisione impugnati in appello – è generico in quanto non indica quali profili dell’appello non siano stat valutati;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Il • -sidente