Ricorso in Cassazione Inammissibile: la Corte non è un Terzo Grado di Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i limiti del giudizio di legittimità, confermando come un ricorso in Cassazione inammissibile non possa trasformare la Suprema Corte in un’ulteriore sede per la rivalutazione dei fatti. Il caso in esame riguardava un imputato condannato per il reato di riciclaggio, il quale aveva tentato di ottenere un annullamento della sentenza d’appello criticando la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi espressi dalla Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per il delitto di riciclaggio, presentava ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente non contestava una errata applicazione della legge, bensì il modo in cui i giudici avevano valutato le fonti probatorie, proponendo una propria, diversa, lettura dell’attendibilità e della rilevanza delle prove che avevano portato alla sua condanna.
Limiti e Funzione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può riesaminare il fatto nella sua interezza, come avviene in primo grado o in appello. Il suo sindacato è limitato alla legittimità della decisione, verificando che non vi siano state violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione.
Proprio su questo punto, l’ordinanza in commento si sofferma con grande chiarezza, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza italiana.
Analisi del Ricorso Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando che la richiesta del ricorrente esulava completamente dalle sue competenze. La legge, infatti, preclude alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi.
In altre parole, non è possibile chiedere alla Cassazione di scegliere tra due possibili ricostruzioni dei fatti, entrambe plausibili, preferendo quella favorevole all’imputato. Il controllo di legittimità sulla motivazione si ferma alla verifica della sua coerenza interna e della sua logicità, senza entrare nel merito della scelta probatoria effettuata dal giudice.
le motivazioni
I giudici hanno evidenziato che la Corte d’appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici. Aveva risposto in modo puntuale alle stesse doglianze già sollevate con l’atto di appello, esplicitando in modo chiaro e coerente le ragioni del proprio convincimento. La sentenza impugnata, pertanto, si basava su argomenti giuridici corretti per affermare la responsabilità penale dell’imputato e la sussistenza del reato contestato. Tentare di prospettare un diverso giudizio sull’attendibilità delle prove è un’operazione non consentita in sede di legittimità, portando inevitabilmente a un esito di inammissibilità del ricorso.
le conclusioni
L’ordinanza conferma che la via del ricorso in Cassazione deve essere percorsa con la consapevolezza dei suoi stretti limiti. Non è un’occasione per rimettere in discussione l’intero impianto probatorio, ma solo per denunciare specifici errori di diritto o palesi illogicità nel percorso argomentativo del giudice di merito. La decisione ha comportato per il ricorrente, oltre alla conferma della condanna, il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e proponeva un’interpretazione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di riciclaggio contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della
dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.ftil .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.