Ricorso in Cassazione inammissibile: quando e perché i motivi non vengono esaminati
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul perché un ricorso in Cassazione inammissibile rappresenta un esito tutt’altro che raro nel nostro ordinamento. La Corte Suprema ha ribadito con fermezza i paletti invalicabili del proprio giudizio, chiarendo che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Analizziamo una pronuncia che, partendo da un caso di rapina, delinea i confini tra critica legittima della sentenza e tentativo inammissibile di rivalutazione dei fatti.
Il caso: dalla condanna per rapina al ricorso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina, decide di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza sono principalmente due:
1. Errata valutazione delle prove: L’imputato contesta la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito hanno affermato la sua responsabilità, basandosi sul riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima e sul possesso del cellulare di quest’ultima.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la decisione della Corte d’Appello ingiusta.
La Corte di Appello di Venezia aveva respinto le argomentazioni della difesa, confermando la condanna. Di fronte alla Suprema Corte, l’imputato ripropone le medesime questioni, sperando in un esito diverso.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, dichiara l’inammissibilità del ricorso per entrambi i motivi sollevati. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’analisi approfondita.
Il divieto di riesame del merito
Il primo motivo di ricorso viene rigettato perché considerato una mera e pedissequa reiterazione di quanto già discusso e respinto in appello. La Corte sottolinea che i motivi non erano specifici, ma solo apparenti, poiché non contenevano una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata.
Inoltre, e questo è il punto cruciale, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dell’attendibilità delle prove, come il riconoscimento fotografico. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Suprema Corte, il cui compito non è rivalutare le risultanze processuali, ma solo verificare la tenuta logica e la correttezza giuridica della motivazione dei giudici di merito. La Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei gradi precedenti.
La legittimità del diniego delle attenuanti generiche e il ricorso in Cassazione inammissibile
Anche il secondo motivo viene giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche indicando elementi specifici: l’indifferenza dell’imputato verso le vicende processuali e l’assenza di condotte riparatorie o risarcitorie a favore della vittima.
La Cassazione ritiene tale motivazione pienamente logica e sufficiente. Richiama il principio secondo cui il giudice di merito, nel decidere sulle attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può concentrarsi su quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali del giudizio di legittimità. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente di andare oltre la semplice riproposizione delle argomentazioni d’appello e di formulare una critica mirata alla sentenza di secondo grado. In secondo luogo, il divieto per la Cassazione di agire come un ‘terzo giudice del fatto’. Il suo ruolo è quello di custode della legge (nomofilachia), non di ricostruttore della vicenda storica. La valutazione dell’attendibilità delle prove e delle testimonianze è un compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ribadisce che la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e sindacabile in sede di legittimità solo se manifestamente illogica, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso ha speranze di successo solo se si concentra su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione palesemente contraddittoria o illogica. Sperare che la Suprema Corte possa semplicemente ‘rivedere’ l’esito del processo riesaminando le prove è un’illusione che porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità di una prova, come un riconoscimento fotografico?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare l’attendibilità delle fonti di prova. È precluso alla Corte non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma anche saggiare la tenuta logica della sentenza attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. Secondo un principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 166 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 08/06/1987
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata (dove si fa riferimento al riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa e al possesso del cellulare di quest’ultima), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che tale motivo, fondandosi su un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 dove, con congrui e non illogici argomenti, si ritiene pienamente attendibile la p.o. COGNOME nella effettuazione del riconoscimento fotografico) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove si indicano quali elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche l’indifferenza alle vicende processuali, l’assenza di condotte riparatorie o risarcitorie in favore della persona offesa) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv.
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.