Ricorso in Cassazione Inammissibile: I Limiti Imposti dalla Suprema Corte
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. Quando un imputato, condannato per truffa, presenta ricorso alla Suprema Corte, deve rispettare requisiti formali e sostanziali ben precisi. In caso contrario, il risultato è un Ricorso in Cassazione inammissibile, come vedremo in questo caso, che blocca sul nascere ogni possibilità di revisione della sentenza.
Il caso: dalla condanna per truffa al ricorso in Cassazione
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa, decide di giocare la sua ultima carta presentando ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo è quello di ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sua responsabilità penale. A tal fine, il suo avvocato articola il ricorso su tre principali motivi di doglianza, sperando di scardinare l’impianto accusatorio e la pena inflitta.
I motivi del Ricorso in Cassazione Inammissibile
Il ricorrente basa la sua difesa su tre argomentazioni principali, ognuna delle quali verrà però smontata dalla Suprema Corte, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La richiesta di una nuova valutazione delle prove
Il primo e più importante motivo di ricorso contestava l’affermazione di responsabilità penale. L’imputato, in sostanza, proponeva una lettura diversa e a lui più favorevole dei dati processuali e delle fonti di prova. Chiedeva alla Cassazione di riconsiderare i fatti, sostituendo la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
La genericità del motivo sulla pena
In secondo luogo, il ricorso lamentava l’eccessività della pena inflitta dalla Corte d’Appello. Tuttavia, questa lamentela è stata presentata in modo vago, senza indicare specificamente gli elementi che avrebbero dovuto portare a una sanzione più mite.
La richiesta tardiva di pene sostitutive
Infine, veniva lamentata la violazione dell’art. 20-bis del codice penale, relativo alla possibilità di sostituire la pena detentiva. Anche questo motivo si è rivelato infondato, poiché nel giudizio di appello non era mai stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.
Le motivazioni della Corte: perché il Ricorso in Cassazione è stato dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per una serie di ragioni procedurali molto chiare.
In primo luogo, richiamando un consolidato principio di diritto (espresso anche dalla sentenza delle Sezioni Unite citata nel provvedimento), la Corte ha ribadito di non essere un ‘terzo giudice del fatto’. Il suo compito non è rivalutare le prove o scegliere tra diverse ricostruzioni possibili, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito è una strada preclusa in sede di legittimità.
In secondo luogo, il motivo relativo all’entità della pena è stato giudicato generico. Ai sensi del codice di procedura penale, un motivo di impugnazione deve essere specifico. Non basta lamentare una pena ‘eccessiva’; occorre indicare precisamente perché la valutazione del giudice di merito sarebbe errata, confrontandosi con la motivazione già fornita da quest’ultimo sulla congruità della sanzione. In assenza di tali elementi, la doglianza è inammissibile.
Infine, la Corte ha definito ‘manifestamente infondato’ il motivo sulla mancata applicazione delle pene sostitutive. È un principio basilare che non si possa lamentare in Cassazione una violazione di legge su un punto che non è mai stato oggetto di richiesta nei precedenti gradi di giudizio.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa decisione ribadisce con forza la natura e i confini del giudizio di Cassazione. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità focalizzato sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica delle motivazioni. L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alla parte civile, serve da monito: un Ricorso in Cassazione inammissibile non è solo inefficace, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Per affrontare con successo il giudizio di legittimità, è indispensabile formulare censure precise, pertinenti e fondate su vizi di legge o di motivazione, e non su un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e i fatti di un processo?
No, non è consentito. La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né può saggiare la tenuta logica della sentenza impugnata confrontandola con altri modelli di ragionamento. Il suo compito è verificare la presenza di vizi di legge o di motivazione, non riesaminare il merito.
Cosa rende ‘generico’ un motivo di ricorso relativo all’eccessività della pena?
Un motivo è considerato generico quando non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura. A fronte di una sentenza che ha argomentato sulla congruità della sanzione, il ricorrente deve specificare quali elementi il giudice avrebbe dovuto considerare diversamente, altrimenti il motivo è inammissibile per indeterminatezza ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale.
Si può lamentare in Cassazione la mancata applicazione di una norma, come quella sulle pene sostitutive, se non è stata richiesta nel precedente grado di giudizio?
No. Il motivo è considerato manifestamente infondato se la richiesta non è mai stata avanzata nel giudizio precedente, come ad esempio durante le conclusioni nel giudizio di appello. La Corte di Cassazione non può rimediare a una mancata richiesta delle parti nei gradi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44699 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44699 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, la memoria difensiva con la quale sono stat richiamate e approfondite le tematiche già oggetto di ricorso e la memoria conclusiva del parte civile costituita;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di penale responsabilit dell’imputato per il delitto di truffa a lui ascritto, sulla base di una diversa lettu processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla l stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazio delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appar argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’ester (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Atteso che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corret argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reat
Considerato che l’ulteriore doglianza, con cui si lamenta l’eccessività della pena inflit generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha compiutamente argomentato in ordine alla congruità della sanzione irrogata, non indica gl elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Osservato altresì che il motivo, con cui del tutto genericamente si lamenta una violazion di legge con riferimento alla disposizione di cui all’art. 20-bis cod. ,pen., è manifestamente infondato, in quanto alcuna richiesta di sostituzione della pena risulta essere stata avanzat momento delle conclusioni rassegante nel giudizio di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende ) AvntulttY °idee- 44e44- dee crpa(o c(a.eiei2opre C.:44:(4)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 1800,0C), oltre accessori di legge.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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