Ricorso Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali del processo penale, chiarendo perché un ricorso cassazione inammissibile rappresenta un esito frequente quando i motivi di impugnazione mancano di specificità. La decisione sottolinea la necessità per la difesa di articolare censure precise e pertinenti, anziché affidarsi a contestazioni astratte.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Le accuse riguardavano la detenzione di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti di tipo pesante. La difesa ha tentato di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte lamentando vizi di motivazione della sentenza di secondo grado e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: un Ricorso Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile in toto. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi legati alla non conformità dell’atto di impugnazione ai requisiti richiesti dalla legge. In primo luogo, i giudici hanno rilevato una totale mancanza di specificità nel primo motivo di ricorso; in secondo luogo, hanno considerato il secondo motivo, relativo alle attenuanti, come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Analisi delle Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione dettagliata delle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Il Principio di Specificità dei Motivi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché difettava del requisito della specificità intrinseca ed estrinseca. La Corte ha spiegato che un’impugnazione, per essere valida, deve instaurare un confronto puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente sollevare generiche contestazioni o richiamare principi giuridici in astratto. Il ricorrente ha l’onere di:
1. Indicare specificamente le ragioni di fatto e di diritto che fondano il dissenso.
2. Confrontarsi analiticamente con le argomentazioni del giudice di merito.
3. Illustrare perché le ragioni dei giudici non avrebbero dovuto essere accolte.
Nel caso di specie, il ricorso si limitava a contestazioni generiche sulla motivazione, senza mai entrare nel dettaglio degli elementi di prova o della logica seguita dalla Corte d’Appello. Questo ha reso il motivo un mero richiamo astratto, lontano da una concreta critica al provvedimento, portando a dichiarare il ricorso cassazione inammissibile.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, ha subito la stessa sorte. La Corte ha evidenziato due profili di inammissibilità. Da un lato, il ricorso faceva un generico rinvio a deduzioni difensive senza specificarne il contenuto e la loro decisività. Dall’altro, la valorizzazione della sola ammissione di colpa è stata ritenuta una mera rivalutazione del merito, non consentita in Cassazione.
I giudici hanno ricordato che la concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è un giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito. La sua decisione può essere censurata in sede di legittimità solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego facendo riferimento alla prima sentenza e al “consistente quantitativo di droga di tipo pesante”, una motivazione considerata congrua e sufficiente, basata su ragioni preponderanti che non necessitavano di un’analisi di ogni singolo fattore attenuante prospettato dalla difesa.
Conclusioni e Rilievi Pratici
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della diligenza nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso cassazione inammissibile non è solo un’occasione persa per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia insegna che la critica a una sentenza deve essere chirurgica, dettagliata e sempre ancorata agli atti processuali e alle argomentazioni del provvedimento che si intende contestare. Qualsiasi tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, volto a una nuova valutazione dei fatti, è destinato a fallire.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità quando non instaura un confronto puntuale e diretto con le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata. È necessario che l’atto di impugnazione indichi chiaramente quali parti della decisione si contestano e perché, anziché limitarsi a censure generiche o richiami astratti alla legge.
La sola ammissione di colpa è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, la sola ammissione dei fatti non è automaticamente sufficiente. La concessione delle attenuanti generiche è un giudizio discrezionale del giudice di merito, che può negarle motivando la sua decisione sulla base di elementi preponderanti di segno contrario, come, in questo caso, il considerevole quantitativo di droga pesante.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione, poiché si tratta di un giudizio di fatto. Il suo controllo, definito sindacato di legittimità, si limita a verificare che la motivazione del giudice sia esistente, logica e non contraddittoria. Una motivazione congrua, anche se sintetica, non può essere messa in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile quanto al primo motivo per il difetto del requisito della specificità intrinseca ed estrinseca lamentando vizi di motivazione difetta sia della necessaria correlazione con ragioni, di fatto Atdi diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnat con il quale i giudici dopo avere illustrato i dati di fatto disponibil coerentemente formulato il giudizio di responsabilità, sia della illustrazione ragioni a fondamento delle censure trascurate, sia della illustrazione censure medesime. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, invero innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale – cioè con spec indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il d – con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta e illustrazione delle ragioni di fato e diritto con cui i giudici non si s confrontati ; il primo motivo invece si limita a generiche contestazioni s sussistenza del vizio di motivazione, articolate in astratti richiami giuridici da ogni concreta illustrazione degli elementi e ragioni difensive trascurate.
Quanto al secondo motivo inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche, da una parte emerge un generico rinvio a deduzioni difensiv proposte per la loro applicazione, nonostante il principio per cui in tem ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giud dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del mo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni ch assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, do l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 – , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 – 02); dall’altra la valorizzazione in ric riportata, del solo dato della ammissione dell’addebito, che non risulta prop in appello alla luce della sentenza impugnata, rileva comunque quale mera rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede, e comunque non supera la motivazione articolata nel rinvio sul punto alla prima sentenza e al consist quantitativo di droga di tipo pesante. Per cui va anche ricordato ch sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bi oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazi fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talch stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può esser sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imput termini, ex multis, Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende. 24 05 /2 0 ?-ii
Così deciso il