Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Valutazione dei Fatti è Definitiva
L’ordinamento giuridico italiano prevede tre gradi di giudizio, ma è fondamentale comprendere che non sono tre processi identici. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: il suo compito non è quello di riscrivere la cronaca dei fatti, ma di garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio ha portato a dichiarare un ricorso in Cassazione inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda processuale per un imputato.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina impropria, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il motivo principale del suo ricorso si basava sulla contestazione della qualificazione giuridica del fatto: in altre parole, sosteneva che i giudici avessero sbagliato a interpretare gli eventi, classificandoli erroneamente come rapina ai sensi dell’art. 628 del codice penale.
La Decisione della Corte: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso in Cassazione inammissibile. La ragione è netta e instransigente: il ricorso non sollevava questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della norma di legge, ma tentava di ottenere una “alternativa ricostruzione dei fatti”.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione delle prove e la ricostruzione degli eventi sono compiti esclusivi dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non se è semplicemente non condivisa dall’imputato. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la decisione della Corte d’Appello era basata su una motivazione “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”, che riprendeva logicamente le argomentazioni del primo giudice, realizzando una cosiddetta “doppia conforme”.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. L’appellante chiedeva alla Corte di riconsiderare gli elementi di prova per dimostrare che non si trattava di rapina impropria. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che, una volta che i tribunali di merito hanno stabilito una ricostruzione dei fatti basata su argomentazioni logiche e non contraddittorie, tale ricostruzione non è più discutibile in sede di legittimità. Pertanto, ogni tentativo di proporre una versione alternativa degli eventi rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Non è una terza istanza di processo dove si può sperare di ribaltare la valutazione delle prove. Un ricorso ha speranza di successo solo se si concentra su vizi specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o un’illogicità palese e irriducibile nella motivazione della sentenza. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il risultato è la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti già accertati dai giudici di primo e secondo grado, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove o decidere come si sono svolti i fatti (giudizio di merito), ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie (giudizio di legittimità).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17265 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 628 cod. pen. conseguente all’erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di appello, c motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idcnei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria consumata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), ricostruzione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deci o, in data 9 aprile 2024