Ricorso per cassazione inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per bancarotta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di quando un ricorso per cassazione inammissibile viene respinto dalla Suprema Corte. Il caso riguarda un imprenditore, riconosciuto come amministratore di fatto, condannato per bancarotta fraudolenta documentale e impropria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito, a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi presentati.
I Fatti alla Base della Condanna
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e impropria, aggravata. I giudici di primo e secondo grado avevano accertato la sua responsabilità, individuandolo come l’amministratore di fatto della società.
Le prove raccolte durante il processo hanno evidenziato una serie di condotte illecite, tra cui:
* Una sistematica e prolungata inadempienza delle obbligazioni fiscali sin dall’inizio della sua gestione occulta.
* L’omessa tenuta delle scritture contabili, una mossa chiaramente fraudolenta finalizzata a impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e del patrimonio sociale.
* La creazione di un ingiustificato aumento del passivo societario.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la condanna, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una presunta mancanza di motivazione e violazione di legge.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale del ricorso stesso. Secondo la Suprema Corte, i motivi presentati dall’appellante erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte in modo esauriente dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non ha sollevato nuove questioni di legittimità, ma ha tentato di ottenere una ‘rilettura’ dei fatti e delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quando un ricorso per cassazione è inammissibile?
La Corte ha sottolineato che il ricorso era generico e manifestamente infondato. La sentenza di appello era, al contrario, pienamente motivata e logica, sia nella ricostruzione dei fatti sia nella valutazione degli elementi probatori. La Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità: il suo compito non è quello di stabilire una versione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, ma solo di verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici o giuridici. Prospettare una diversa interpretazione delle prove, come fatto dal ricorrente, non costituisce un vizio di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare. La sentenza della Corte d’Appello aveva già fornito una risposta logica e congruente a tutte le questioni sollevate. Era stata dimostrata la posizione di amministratore di fatto del ricorrente, la sua sistematica evasione fiscale e la fraudolenta omissione della contabilità per ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari e delle reali cause del dissesto. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso si è rivelato un mero tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha concluso che non vi erano vizi legali da correggere e che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Per ottenere un esame nel merito, un ricorso deve evidenziare specifici vizi di legittimità (come una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria), non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a offrire una personale e alternativa lettura delle prove. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso giudicato privo di fondamento.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sollevava vizi di legittimità, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Quali erano le accuse mosse all’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti previste dalla legge fallimentare.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo potere è limitato alla ‘rilettura’ degli elementi di fatto per verificare la legittimità della decisione del giudice di merito, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dei gradi precedenti, a meno che non emerga un vizio di logicità o una violazione di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarott fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti di cui all’art. 219 comma 1 e comma 2 n. 1) I.f.;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità – è generico – per meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg. 9 e segg.) – e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato – sotto il profilo della congruità e della logicità – su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizza l’affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo del ruo amministratore di fatto, dalla sistematica e prolungata inadempienza alle obbligazioni erari sin dall’assunzione della veste di amministratore occulto e dall’omessa tenuta dell’impiant contabile, connotata da evidenti indici di fraudolenza perché strumentale ad ostacolare l ricostruzione dei fatti gestionali e le ragioni dell’incremento ingiustificato dell’e passivo), esulando dai poteri di questa Corte la “rilettura” degli elementi di fatto po fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di mer senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e pe ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6/12/23