Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera l’Esame di Legittimità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 27272/2024, offre un’importante lezione sui limiti e le condizioni di accesso al giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso per cassazione inammissibile avverso una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio stradale. Questa decisione sottolinea il rigore con cui la Suprema Corte valuta i motivi di ricorso, specialmente quando questi non si configurano come una critica specifica a un errore di diritto, ma come una generica lamentela. Approfondiamo i dettagli della vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Rovigo. L’imputato era stato condannato per il reato di omicidio stradale, previsto dall’articolo 589-bis del codice penale. Nonostante l’accordo sulla pena, la difesa ha deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando aspetti della decisione del giudice di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sebbene la sentenza di patteggiamento sia, in linea di principio, ricorribile per cassazione, l’impugnazione deve basarsi su motivi specifici e legalmente previsti. In questo caso, la Corte ha stabilito che i motivi addotti dalla difesa non rientravano in tale casistica. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi sul ricorso per cassazione inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso è inammissibile quando viene proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati. I Giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente erano delle ‘doglianze non scandite da necessaria analisi critica’. In altre parole, la difesa non aveva individuato e argomentato uno specifico errore di diritto commesso dal giudice di primo grado, ma si era limitata a contestare la decisione in modo generico.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme. Il ricorso, pertanto, deve essere strutturato come una critica puntuale e argomentata delle presunte violazioni di legge, non come una semplice riproposizione delle proprie tesi.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente motivato la sua decisione, in particolare riguardo all’individuazione della sanzione amministrativa accessoria. Il Tribunale aveva tenuto conto dell’ ‘elevatissimo grado della colpa’ e del ‘grave rischio per la vita e l’incolumità delle persone’, applicando correttamente i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 2019.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di formulare i ricorsi per cassazione con estremo rigore tecnico e giuridico. Presentare un ricorso per cassazione inammissibile non solo è inutile ai fini processuali, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica della declaratoria di inammissibilità, salvo rarissime eccezioni.
Per gli operatori del diritto, emerge la chiara indicazione che un ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione, dimostrando in modo analitico dove e perché il giudice precedente ha errato. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti o la valutazione di merito, soprattutto dopo un patteggiamento, è destinato a fallire.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità. Le doglianze del ricorrente non erano supportate da una necessaria analisi critica della decisione impugnata, ma si configuravano come una generica contestazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza del giudice di primo grado era stata considerata carente nella motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di primo grado avesse adeguatamente argomentato la propria decisione, in particolare sulla scelta della sanzione amministrativa, tenendo conto dell’elevato grado di colpa e del grave rischio causato dalla condotta dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGO
dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo di applicazione di una pena su richiesta per il reato di cui all’ad 589 bis commi 1, 5 e 7 cod. pen. (in Bergantino il 2/8/2022);
ritenuto che la sentenza é ricorribile (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349), ma che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, il Tribunale, oltre che perfettamente edotto della portata dei principi contenuti nella sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ha adeguatamente argomentato in ordine alla individuazione della sanzione amministrativa più grave, dando conto dell’elevatissimo grado della colpa e del correlato grave rischio per la vita e l’incolumità delle persone;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME
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NOME–