Ricorso in Cassazione Inammissibile Dopo Accordo in Appello: La Decisione della Suprema Corte
Quando un imputato accetta un accordo sulla pena in appello, può successivamente impugnare quella stessa pena davanti alla Corte di Cassazione? Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la scelta di concordare la pena preclude un successivo ripensamento. Si tratta di un caso che mette in luce le conseguenze procedurali del cosiddetto ‘patteggiamento in appello’ e chiarisce perché, in tali circostanze, un ricorso in Cassazione inammissibile sia l’esito più probabile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (nello specifico, cocaina e hashish), previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. In secondo grado, davanti alla Corte d’Appello di Roma, la difesa dell’imputato e la Procura Generale hanno raggiunto un accordo sulla pena, che è stato formalmente recepito nella sentenza.
Tuttavia, nonostante l’accordo raggiunto, il difensore ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione all’entità della pena inflitta, quella stessa pena che era stata oggetto del patto processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio di Diritto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità processuali, applicando l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione degli effetti dell’art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma disciplina il ‘concordato anche con rinuncia ai motivi di appello’, stabilendo che le parti possono accordarsi sui motivi di appello da accogliere e sulla pena da irrogare. Secondo la Corte, questa scelta ha un potente effetto dispositivo.
L’Effetto Preclusivo dell’Accordo in Appello
La Corte ha sottolineato che l’accordo sulla pena in appello non limita solamente la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo. Ciò significa che, una volta raggiunto l’accordo, le parti non possono più rimettere in discussione i punti concordati. Questo meccanismo è stato paragonato dalla Corte alla rinuncia all’impugnazione: come chi rinuncia a un diritto non può poi esercitarlo, chi si accorda sulla pena non può successivamente contestarla.
Le Motivazioni del Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte ha spiegato che il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. è una manifestazione di volontà che chiude la porta a futuri ripensamenti. Permettere un ricorso in Cassazione sulla pena concordata svuoterebbe di significato l’istituto stesso del ‘concordato in appello’, la cui finalità è proprio quella di definire il processo in modo più rapido e certo.
La Corte ha richiamato una solida giurisprudenza sul punto, citando diverse sentenze precedenti (tra cui Casero, Rv. 273194; Hoxha, Rv. 273755; Mariniello, Rv. 276102) che hanno costantemente affermato l’inammissibilità di ricorsi volti a contestare questioni coperte dall’accordo, come la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o, come nel caso di specie, l’entità della sanzione.
Di conseguenza, avendo l’imputato dedotto una violazione di legge proprio sulla pena che egli stesso aveva concordato, il suo ricorso è stato giudicato privo dei presupposti per essere esaminato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: l’accordo sulla pena in appello è una scelta strategica con conseguenze definitive. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che tale accordo comporta una rinuncia implicita a contestare i punti concordati in un successivo grado di giudizio. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, serve da monito sulla serietà e l’irrevocabilità di tali patti processuali. La giustizia negoziata, sebbene vantaggiosa in termini di celerità, richiede una ponderazione attenta e consapevole delle sue implicazioni preclusive.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza d’appello che ha recepito un accordo sulla pena tra le parti?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale ricorso è inammissibile. L’accordo ha un effetto preclusivo che impedisce ulteriori impugnazioni sui punti concordati, come l’entità della pena.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare il ricorso in Cassazione inammissibile in questo caso?
Il fondamento si trova nell’art. 599-bis del codice di procedura penale, che disciplina l’accordo sulla pena in appello, e nell’art. 610, comma 5-bis, che permette di dichiarare l’inammissibilità senza formalità. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte limita l’intero svolgimento processuale successivo.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in un caso come questo?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassaz avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, riforma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna del predetto per il reato di cu all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 0,2 di cocaina e complessivi g 158,3 di hashish, in Catania il 15/12/22), è stato recepito l’accordo delle parti sulla pe ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, co 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal ‘nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunci all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissib il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità a dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto violazione di legge e viz motivazione in ordine alla entità della pena inflitta;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024