Ricorso per Cassazione Giudice di Pace: Limiti e Inammissibilità
Il percorso della giustizia, specialmente per i reati di minor gravità, prevede regole procedurali precise che definiscono i limiti delle impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul Ricorso per Cassazione Giudice di Pace, delineando con chiarezza i confini entro cui un imputato può contestare una condanna in ultimo grado. Il caso analizzato riguarda una condanna per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), confermata in appello, e la successiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di minaccia, emessa in primo grado dal Giudice di Pace. L’imputata, ritenuta responsabile del fatto, vedeva confermata la sua condanna anche dal Tribunale, in funzione di giudice d’appello. Non rassegnandosi alla decisione, la difesa decideva di tentare l’ultima via possibile, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e le Regole sul Giudice di Pace
Il ricorso si fondava su due principali motivi di doglianza:
1. Violazione di legge: Si contestava la mancata assunzione in appello di prove considerate decisive dalla difesa.
2. Vizio di motivazione: Si criticava il ragionamento seguito dai giudici di merito sia per l’affermazione di responsabilità penale, sia per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Questi motivi, sebbene comuni in molti ricorsi, si scontrano con le specifiche normative che regolano il Ricorso per Cassazione Giudice di Pace.
L’Analisi della Corte: Limiti al Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, in parte, inammissibile, basando la sua decisione su principi giuridici consolidati e norme specifiche.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla Richiesta di Nuove Prove in Appello
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la rinnovazione dell’istruttoria in appello non è un diritto dell’imputato, ma un istituto di carattere eccezionale. Il giudice d’appello gode di ampia discrezionalità nel decidere se riaprire o meno la fase probatoria. Può farlo solo se ritiene di non poter decidere la causa sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Nel caso di specie, il Tribunale aveva motivato la superfluità delle nuove prove richieste, e tale valutazione, secondo la Cassazione, non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente argomentata.
Sul Vizio di Motivazione nei Giudizi del Giudice di Pace
Il secondo motivo del ricorso si è scontrato con una barriera normativa insormontabile. La Corte ha evidenziato che, a seguito delle riforme legislative (in particolare l’introduzione dell’art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000), il Ricorso per Cassazione Giudice di Pace non può essere proposto per vizio della motivazione. Questa preclusione è specifica per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace. Di conseguenza, la doglianza relativa alla presunta illogicità o contraddittorietà delle argomentazioni del giudice d’appello non poteva nemmeno essere esaminata nel merito.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte si rivela di grande importanza pratica. Essa conferma che l’accesso al giudizio di Cassazione per i reati minori, di competenza del Giudice di Pace, è significativamente limitato. L’impossibilità di far valere il vizio di motivazione restringe il campo delle possibili censure alla sola violazione di legge. Questa scelta legislativa mira a deflazionare il carico della Corte di Cassazione, riservando il giudizio di ultima istanza alle questioni di diritto più rilevanti. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le battaglie sulla valutazione dei fatti e sulla coerenza logica della sentenza devono essere combattute e vinte nei primi due gradi di giudizio, poiché le porte della Cassazione, su questi aspetti, sono legalmente sbarrate.
È sempre possibile chiedere nuove prove nel giudizio d’appello?
No, la rinnovazione dell’istruttoria in appello è un istituto eccezionale. Il giudice può disporla solo se ritiene, nella sua discrezionalità, di non poter decidere sulla base degli atti già acquisiti, e la sua decisione motivata non è censurabile in Cassazione.
Si può fare un ricorso per Cassazione per vizio di motivazione contro una sentenza d’appello per un reato di competenza del giudice di pace?
No, la legge (art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e art. 39-bis d.lgs. 274/2000) esclude specificamente la possibilità di proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 961 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il 03/01/1974
avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
DEL VECCHIO NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 7 febbraio 2023, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Sant’Agat Santerno il 18 agosto 2020);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, proteso a censurare il vizio di violazione di legge con riferimen alla mancata assunzione di prove di rilievo, è manifestamente infondato, posto che per la giurisprudenza di legittimità « La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, at presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carat eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella s discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti>> (Sez. U, Sentenza n. 12602 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), di modo che, nel caso di specie, la motivazione con la quale il Tribunale ha spiegato le ragioni della superfluità dell’implementazione istruttoria rich è incensurabile nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 2157 del 02/12/1993, dep. 1994, 197560);
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto affermazione di responsabilità dell’imputata ed anche di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, ent in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
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Il Presidente