Ricorso per cassazione Giudice di Pace: la motivazione non è (sempre) un motivo valido
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, è fondamentale conoscere i confini entro cui è possibile muoversi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola procedurale cruciale: il ricorso per cassazione Giudice di Pace non può essere fondato su critiche alla motivazione della sentenza d’appello. Questo principio, apparentemente tecnico, ha conseguenze pratiche molto importanti, come dimostra il caso che analizziamo oggi.
I Fatti del Caso: un Appello contro una Condanna per Lesioni e Minaccia
Un individuo, condannato in primo grado dal Giudice di Pace per i reati di lesioni personali e minaccia, vedeva la sua condanna confermata anche in appello dal Tribunale. Non ritenendosi soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente vizi nella motivazione della sentenza di secondo grado. Sostanzialmente, le sue critiche si concentravano sul modo in cui il Tribunale aveva ragionato e argomentato la conferma della sua colpevolezza.
La Decisione della Cassazione e i limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle accuse, ma in una precisa regola del codice di procedura penale. I giudici supremi hanno spiegato che, quando si impugna una sentenza del Tribunale che ha deciso su un appello proveniente dal Giudice di Pace, i motivi di ricorso sono strettamente limitati.
La Norma Chiave: l’Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Il fulcro della questione è l’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2018, stabilisce uno ‘sbarramento’ per i ricorsi in Cassazione in questa specifica filiera processuale. In pratica, è possibile ricorrere solo per specifici motivi di diritto, elencati nelle lettere a), b) e c) del primo comma dello stesso articolo, che riguardano questioni strettamente giuridiche come l’erronea applicazione della legge penale o l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Restano esclusi i motivi relativi ai vizi di motivazione (lettere d ed e).
le motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che ogni doglianza dell’imputato, al di là del nome formale dato al motivo di ricorso, era diretta a criticare la logica e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Questo tipo di critica, sebbene generalmente ammesso in altri contesti, è specificamente escluso dalla legge per i ricorsi contro le sentenze di appello emesse sui casi decisi dal Giudice di Pace. La scelta del legislatore è stata quella di deflazionare il carico della Cassazione, limitando l’accesso al terzo grado di giudizio per le controversie considerate minori, garantendo comunque un doppio grado di giudizio nel merito (Giudice di Pace e Tribunale in appello).
le conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Avvocati e i Cittadini
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e ribadisce un’importante lezione pratica. Chiunque sia coinvolto in un procedimento penale davanti al Giudice di Pace deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione in Cassazione sono significativamente ridotte. È inutile e controproducente fondare un ricorso su critiche alla motivazione, poiché ciò porterà inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza di appello in Cassazione?
No. Come chiarito dalla sentenza, per le sentenze emesse dal Tribunale in grado di appello su decisioni del Giudice di Pace, non è possibile ricorrere in Cassazione per vizi di motivazione, ma solo per le specifiche violazioni di legge previste dall’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi ammessi per il ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate in appello su decisioni del Giudice di Pace?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli relativi a: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11869 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERNI il 04/07/1977
avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di TERNI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39297 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Terni che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di lesioni personali e minaccia;
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso – che lamentano vizi di motivazione – non sono consentiti in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., dal momento che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confi del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l’introduzione – a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 – dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente