Ricorso Cassazione Giudice di Pace: i Limiti sui Vizi di Motivazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale conoscere i limiti imposti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale riguardo al ricorso per cassazione giudice di pace, specificando quali motivi possono essere validamente presentati. La pronuncia chiarisce che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, non è possibile contestare la decisione basandosi su un presunto vizio di motivazione.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso trae origine da una condanna per il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 del codice penale. Un’imputata era stata ritenuta colpevole dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello rispetto alla decisione del Giudice di Pace, per aver offeso la reputazione di una persona. La stessa imputata era stata invece assolta per il medesimo fatto commesso ai danni di un altro soggetto.
Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, articolando due motivi. Sebbene uno dei motivi fosse formalmente presentato come una violazione di legge, la Corte ha ritenuto che entrambi, nella sostanza, si traducessero in una critica al ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero in una denuncia di vizi di motivazione.
La Decisione sul ricorso per cassazione giudice di pace
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una specifica norma procedurale che limita i motivi di ricorso per le sentenze pronunciate in grado di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace.
In questi casi, la legge non consente di presentare un ricorso per cassazione basato sul vizio di motivazione. Di conseguenza, avendo la Corte riqualificato i motivi presentati dalla difesa come critiche alla motivazione, il ricorso non poteva essere accolto. L’imputata è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa sull’interpretazione combinata degli articoli 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e 39-bis del D.Lgs. n. 274/2000. Queste norme stabiliscono espressamente che le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace non sono ricorribili in Cassazione per vizio di motivazione.
La Suprema Corte ha osservato che i motivi proposti dalla ricorrente, al di là della loro veste formale, miravano a una rivalutazione della logicità e coerenza del percorso argomentativo del giudice di secondo grado. Questo tipo di censura, tuttavia, è precluso dalla legge per questa specifica categoria di procedimenti. La Corte ha inoltre richiamato un proprio precedente (sentenza n. 22854/2019) per rafforzare la propria interpretazione, sottolineando la coerenza del suo orientamento giurisprudenziale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda affrontare un ricorso per cassazione giudice di pace. Le possibilità di impugnazione sono più ristrette rispetto ai procedimenti ordinari. È essenziale che i motivi di ricorso siano rigorosamente ancorati a una violazione di legge e non si traducano, neppure implicitamente, in una critica all’apparato motivazionale della sentenza.
In pratica, non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove o ha costruito il suo ragionamento. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme di diritto. Una strategia difensiva che non tenga conto di questo limite rischia di concludersi con una declaratoria di inammissibilità e con l’addebito di ulteriori spese.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello del Giudice di Pace per un difetto di motivazione?
No, l’ordinanza chiarisce che, in base alla normativa vigente (art. 606, co. 2-bis, c.p.p. e art. 39-bis D.Lgs. 274/2000), le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace non possono essere oggetto di ricorso per cassazione per vizio della motivazione.
Cosa succede se un motivo di ricorso, presentato come violazione di legge, nasconde in realtà una critica alla motivazione?
La Corte di Cassazione ha il potere di riqualificare il motivo. Se ritiene che, nella sostanza, si tratti di una censura alla motivazione, e il caso rientra tra quelli per cui tale motivo è escluso, dichiarerà il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 595, cod. pen. commesso ai danni di una delle due persone offese, mentre ha assolto l’imputata dal medesimo fatto commesso ai danni di altro soggetto;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, al di là della formale enunciazione del primo come violazione di legge, si risolvono, di fatto, nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME Bilio, Rv. 275557);
Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024