Ricorso per Cassazione Giudice di Pace: Quando la Motivazione Non Basta
Quando si affronta un procedimento penale, l’iter può essere lungo e complesso, passando per vari gradi di giudizio. Tuttavia, non tutte le strade sono sempre percorribili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione giudice di pace, specialmente quando le critiche si concentrano sulla motivazione della sentenza. Questo caso dimostra come una precisa conoscenza delle norme procedurali sia fondamentale per evitare una declaratoria di inammissibilità.
La Vicenda Processuale: Dalle Lesioni Personali alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace. La persona condannata ha presentato appello, ma il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, ha confermato la decisione iniziale e la sua responsabilità penale.
Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima via possibile: il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di ricorso, formalmente presentato come una violazione di legge, era in realtà una critica diretta alle argomentazioni usate dai giudici di merito per affermare la sua colpevolezza, ovvero un vizio di motivazione.
Limiti al Ricorso per Cassazione Giudice di Pace
Qui emerge il punto cruciale della questione. La normativa che regola i procedimenti di competenza del Giudice di Pace (in particolare l’art. 39-bis del D.Lgs. 274/2000, introdotto nel 2018) stabilisce regole molto specifiche per l’accesso alla Corte di Cassazione. A differenza dei procedimenti ordinari, il ricorso per cassazione giudice di pace avverso le sentenze di appello è consentito soltanto per violazioni di legge e non per i vizi di motivazione.
La Differenza tra Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
Per un non addetto ai lavori, la distinzione può sembrare sottile ma è giuridicamente fondamentale:
* Violazione di legge: Si verifica quando un giudice applica una norma sbagliata, la interpreta in modo errato o non la applica affatto. È un errore sulla regola giuridica.
Vizio di motivazione: Riguarda il percorso logico che il giudice ha seguito per arrivare alla sua decisione. Si contesta come il giudice ha ragionato sulla base delle prove, non quale* legge ha applicato.
La legge, per i reati di competenza del Giudice di Pace, ha voluto limitare l’accesso al terzo grado di giudizio, consentendolo solo per gli errori più gravi, cioè quelli sulla corretta applicazione del diritto.
La Decisione della Suprema Corte e le sue Motivazioni
La Corte di Cassazione, analizzando il ricorso, ha rapidamente concluso che le doglianze dell’imputato non denunciavano una vera e propria violazione di legge. Piuttosto, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e a criticare l’apparato argomentativo della sentenza, attività preclusa in sede di legittimità per questo tipo di procedimenti.
La motivazione della sentenza impugnata, secondo la Corte, non era né mancante né così illogica da trasformarsi in una violazione di legge. Di conseguenza, il ricorso non superava il filtro di ammissibilità previsto dalla normativa speciale.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi inammissibili.
le motivazioni della Corte sono radicate in una precisa scelta legislativa volta a deflazionare il carico di lavoro della Cassazione per i reati di minore gravità. La normativa speciale, introdotta nel 2018, ha ristretto le maglie del ricorso, escludendo espressamente la possibilità di far valere il vizio di motivazione. I giudici hanno sottolineato che, sebbene il ricorrente abbia formalmente invocato una violazione di legge, la sostanza delle sue censure era chiaramente rivolta contro l’apparato argomentativo della sentenza di appello. Tale censura non è ammessa, a meno che la motivazione non sia talmente carente o contraddittoria da equivalere a una sua totale assenza, circostanza non ravvisata nel caso di specie. Pertanto, l’applicazione rigorosa dell’art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000 ha imposto la declaratoria di inammissibilità.
le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di grande rilevanza pratica. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione avverso una sentenza pronunciata in un procedimento di competenza del Giudice di Pace deve essere consapevole dei limiti stringenti imposti dalla legge. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice; è necessario individuare un errore specifico nell’applicazione o interpretazione di una norma di diritto. In caso contrario, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative sanzioni economiche. Questa decisione riafferma l’importanza di una consulenza legale specializzata che sappia valutare attentamente i presupposti di ammissibilità prima di intraprendere l’ultimo e più selettivo grado di giudizio.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza penale in Cassazione?
No. Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace, la legge non consente di presentare ricorso per cassazione basandosi su vizi di motivazione, ma solo per violazione di legge.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
In quali casi un vizio di motivazione può essere fatto valere come violazione di legge?
Solo quando il vizio è così radicale da rendere la motivazione totalmente mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, trasformandosi di fatto in una violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45372 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45372 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SPOLTORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, quale giudice d’appello, ha confermato la pronuncia con la quale Giudice di pace di Chieti ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al de di lesioni personali.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, proposto sotto l’egida formale del vizio violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., con il quale si deducono, in vizi motivazionali in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non consentito in sede di legittimità posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è consentito il ricorso per cassazione per vizio d motivazione.
Considerato, infatti, che il motivo articolato nel ricorso non denunzia vizi motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugNOME del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, tale da rilevare sotto il profilo della violazione di
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente