Ricorso Cassazione Giudice di Pace: Quali Sono i Limiti?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili per l’impugnazione delle sentenze emesse in grado di appello per reati di competenza del Giudice di Pace. Questa pronuncia offre un chiarimento fondamentale sui motivi ammessi per un ricorso per cassazione giudice di pace, sottolineando come le modifiche legislative abbiano ristretto notevolmente il campo d’azione della difesa. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace di una città del Lazio nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile dei reati di minaccia (art. 612 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). La sentenza di primo grado veniva successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello.
Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi: lamentava un presunto difetto e un’illogicità nella motivazione della sentenza riguardo all’attendibilità della persona offesa e denunciava un travisamento della prova da parte del giudice d’appello.
I Limiti del Ricorso per Cassazione Giudice di Pace
I motivi sollevati dal ricorrente, sebbene comuni in molti ricorsi per cassazione, si sono scontrati con una barriera procedurale specifica. La Corte Suprema ha infatti evidenziato come, a seguito delle riforme introdotte con il D.Lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018, il perimetro del giudizio di legittimità per questa tipologia di sentenze sia stato significativamente ridotto.
In particolare, la normativa di riferimento (artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis, d.lgs. n. 274/2000) stabilisce in modo inequivocabile che le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace possono essere impugnate in Cassazione esclusivamente per violazione di legge.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando che le censure mosse dall’imputato non rientravano nella categoria della ‘violazione di legge’. I motivi relativi al difetto di motivazione e al travisamento della prova, infatti, attengono alla valutazione dei fatti e alla logicità dell’argomentazione del giudice di merito, aspetti che non sono sindacabili in questa specifica sede di legittimità.
La decisione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa della norma, che ha lo scopo di deflazionare il carico della Corte Suprema, limitando l’accesso solo a questioni di puro diritto. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto il suo ricorso rigettato, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i ricorsi inammissibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: chi intende impugnare una sentenza d’appello relativa a reati di competenza del Giudice di Pace deve essere consapevole dei rigidi paletti imposti dal legislatore. Non è sufficiente individuare presunte incongruenze nella ricostruzione dei fatti o nella valutazione delle testimonianze. È necessario, invece, dimostrare che il giudice abbia applicato in modo errato o interpretato scorrettamente una norma di legge. In assenza di questo specifico presupposto, il ricorso per cassazione giudice di pace è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta da un Giudice di Pace in appello?
No. La decisione chiarisce che motivi come il travisamento della prova o il difetto di motivazione sull’attendibilità di un testimone non sono ammessi. Il ricorso è limitato alla sola ‘violazione di legge’.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso in Cassazione contro una sentenza d’appello del Giudice di Pace?
L’unico motivo consentito dalla normativa vigente (art. 606, co. 2-bis, c.p.p. e art. 39-bis, d.lgs. 274/2000) è la violazione di legge, ovvero un errore nell’applicazione o interpretazione di una norma giuridica.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Fondi, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto ed illogicità della motivazione della sentenza in punto di attendibilità della persona offesa e il travisamento della prova da parte, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente