Ricorso per cassazione Giudice di Pace: Quando il vizio di motivazione non è ammesso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza emessa da un Giudice di Pace. Il caso, relativo a una condanna per lesioni colpose derivanti da un sinistro stradale, è l’occasione per analizzare i rigidi paletti imposti al ricorso per cassazione Giudice di Pace, specialmente dopo la riforma del 2018. La Suprema Corte ha chiarito che l’appello basato su una presunta errata valutazione dei fatti (il cosiddetto ‘vizio di motivazione’) non è più un’opzione percorribile.
Il caso: dalla condanna del Giudice di Pace al ricorso in Cassazione
Una conducente veniva condannata dal Giudice di Pace di Pantelleria al pagamento di una multa di 258,00 euro per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), a seguito di un incidente stradale. Ritenendo la sentenza ingiusta, la donna, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi dell’impugnazione
I motivi del ricorso erano due e ben distinti:
1. Vizio di motivazione: si contestava l’errata valutazione e ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di Pace.
2. Violazione di legge: si lamentava la mancata quantificazione del concorso di colpa della persona offesa, un elemento che, secondo la difesa, avrebbe dovuto incidere sulla determinazione della pena.
Questa distinzione è cruciale per comprendere la decisione finale della Corte.
Limiti al ricorso per cassazione Giudice di Pace: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, analizzando separatamente i due motivi e fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per cassazione Giudice di Pace.
Il vizio di motivazione: un motivo non più consentito
Sul primo punto, la Corte ha richiamato la novella legislativa del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 606 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che le sentenze del Giudice di Pace possono essere impugnate in Cassazione solo per violazione di legge, escludendo espressamente la possibilità di contestare il vizio di motivazione. Di conseguenza, il primo motivo è stato immediatamente rigettato come inammissibile.
La valutazione del concorso di colpa
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha stabilito che non sussisteva alcuna violazione di legge. Richiamando una giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze n. 38559/2017 e n. 31346/2013), i giudici hanno spiegato che, in caso di colpe concorrenti, il giudice di merito adempie al suo obbligo di motivazione se dà atto di aver considerato la dinamica del sinistro e le condotte dei soggetti coinvolti.
Nel caso specifico, il Giudice di Pace aveva considerato l’ipotesi di un concorso di colpa della vittima, ma aveva comunque ritenuto preminente la colpa dell’imputata, a causa dell’eccesso di velocità e della violazione dell’obbligo di dare precedenza. Questa valutazione è stata giudicata sufficiente ed esaustiva per giustificare la pena di 258,00 euro.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su una netta separazione tra il controllo di legittimità (la corretta applicazione della legge) e il giudizio di merito (la valutazione dei fatti). La riforma del 2018 ha voluto proprio rafforzare questa distinzione per le sentenze del Giudice di Pace, deflazionando il carico della Suprema Corte. Consentire ricorsi basati sul vizio di motivazione significherebbe chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti, un compito che non le spetta.
Inoltre, per quanto riguarda il concorso di colpa, la Corte non richiede una motivazione analitica o una quantificazione percentuale della responsabilità ai fini della determinazione della pena. È sufficiente che il giudice dimostri di aver ponderato tutti gli elementi, inclusa la condotta della vittima, e di averli bilanciati per arrivare a una sanzione ritenuta congrua. La colpa dell’imputata, caratterizzata da violazioni specifiche del codice della strada, è stata considerata di grado tale da giustificare la sanzione inflitta, rendendo la motivazione del giudice di prime cure adeguata.
le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: impugnare una sentenza del Giudice di Pace in Cassazione è un percorso a ostacoli. È indispensabile fondare il proprio ricorso su una chiara e dimostrabile violazione di legge, poiché le contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti o alla logicità della motivazione del giudice non troveranno accoglimento. La decisione finale comporta per la ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (3.000 euro) alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi inammissibili.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza del Giudice di Pace per un’errata valutazione dei fatti (vizio di motivazione)?
No. A seguito della riforma del d.lgs. n. 11/2018, il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Giudice di Pace è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizi della motivazione.
In caso di incidente con colpa concorrente della vittima, come deve motivare il giudice la pena?
Il giudice adempie al suo dovere di motivazione se prende in considerazione le modalità dell’incidente e confronta le condotte dei soggetti coinvolti. Non è necessaria una quantificazione precisa del concorso di colpa, ma una valutazione complessiva che giustifichi la sanzione, come nel caso di specie dove si è tenuto conto dell’eccesso di velocità dell’imputata.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PANTELLERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIUDICE DI PACE di PANTELLERIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Pantelleria ha condannato COGNOME NOME alla pena di euro 258,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 590, co. 5 cod. pen.
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’errata valutazione e ricostruzione del fatto.
2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata quantificazione del concorso di colpa della p.o. rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Per i reati di competenza del giudice di pace, a seguito della novella di cui al d.lgs 6 febbraio 2018, n.11 che ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 606 cod proc pen, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, nessuna violazione di legge è configurabile. Secondo giurisprudenza consolidata, nell’ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 Rv. 256287 – 01). Nel caso di specie, il giudice ha considerato che, anche ipotizzando una colpa concorrente della vittima, il grado della colpa dell’imputata doveva essere considerato ai fini del trattamento sanzionatorio in ragione dell’eccesso di velocità e della violazione dell’obbligo di dare precedenza. Pertanto, risulta adeguatamente ed esaustivamente motivata la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio inflitto, pari a €.258,00 di multa.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.