Ricorso Cassazione Giudice di Pace: i limiti posti dalla Suprema Corte
Quando una sentenza emessa da un Giudice di Pace viene confermata in appello, quali sono le reali possibilità di contestarla ulteriormente? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i rigidi paletti procedurali che governano il ricorso per cassazione Giudice di Pace, chiarendo la differenza fondamentale tra violazione di legge e vizio di motivazione. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché non tutte le doglianze possono arrivare al vaglio della Suprema Corte.
I fatti del caso: dalla condanna al ricorso
Il percorso giudiziario inizia con una condanna per i reati di lesioni e minacce (artt. 582 e 612 del codice penale) emessa dal Giudice di Pace di Novara. L’imputata, ritenendo ingiusta la decisione, propone appello presso il Tribunale competente, il quale, tuttavia, conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Non arrendendosi, la ricorrente decide di tentare l’ultima via possibile: il ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di contestazione.
I motivi del ricorso per cassazione Giudice di Pace
Il ricorso si fondava su due principali argomentazioni, mirate a scardinare la decisione dei giudici di merito.
La mancata rinnovazione dell’istruttoria
In primo luogo, la difesa lamentava una violazione degli articoli 507 e 603 del codice di procedura penale. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel negare la sua richiesta di ascoltare due Carabinieri come testimoni. Questa richiesta, a suo dire, era fondamentale per la difesa. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto l’istanza, motivando diffusamente sulla superfluità di tale testimonianza.
La presunta carenza di motivazione
Il secondo motivo di ricorso criticava la sentenza per un presunto vizio di motivazione, in riferimento all’articolo 125 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che i giudici non avessero valutato adeguatamente la credibilità della persona offesa, fornendo una motivazione carente o addirittura solo apparente.
La decisione della Cassazione e il ricorso per cassazione Giudice di Pace
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha concluso per una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione si basa su principi procedurali consolidati e su una specifica normativa che regola l’impugnazione delle sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha smontato le argomentazioni della ricorrente con precise motivazioni giuridiche.
Sul primo punto, relativo alla mancata audizione dei testimoni, i giudici hanno definito il motivo ‘manifestamente infondato’. Hanno sottolineato che la rinnovazione dell’istruttoria in appello ha carattere eccezionale e non rappresenta un diritto della parte. Il Tribunale aveva fornito una spiegazione logica e completa sulle ragioni del diniego, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 12602/2015), che considera la richiesta superflua quando non decisiva ai fini del giudizio.
Sul secondo e più cruciale punto, la Corte ha richiamato una norma specifica: l’articolo 39-bis del d.lgs. 274/2000 (introdotto nel 2018). Questa disposizione stabilisce che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione è consentito solo per violazione di legge. Di conseguenza, non è possibile contestare la sentenza per un vizio di motivazione, come la presunta illogicità o contraddittorietà del ragionamento del giudice. La Corte ha precisato che il caso in esame non rientrava nell’ipotesi estrema di una ‘motivazione apparente’, ovvero una motivazione talmente carente da equivalere a una sua totale assenza, che sola potrebbe configurare una violazione di legge.
Le conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la condanna dell’imputata. In secondo luogo, essa comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. Sul piano giuridico, la decisione rafforza un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione per le sentenze del Giudice di Pace è un percorso stretto, limitato alla denuncia di veri e propri errori di diritto e non a una rivalutazione del merito dei fatti o della logicità della motivazione. Questo serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga sommersa da ricorsi su questioni di fatto già ampiamente discusse nei primi due gradi di giudizio.
È sempre possibile chiedere di sentire nuovi testimoni in appello?
No, la rinnovazione dell’istruttoria in appello è un evento eccezionale. Il giudice può negarla se, come in questo caso, la richiesta è ritenuta superflua ai fini della decisione e la sentenza motiva adeguatamente le ragioni del diniego.
Posso presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace lamentando una motivazione illogica?
No, la legge limita i motivi di ricorso. Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione è consentito solo per ‘violazione di legge’ e non per ‘vizio di motivazione’, a meno che la motivazione sia totalmente assente o meramente apparente, equiparabile a una violazione di legge.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/09/2023 del TRIBUNALE di NOVARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputata COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Novara ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Novara di condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui la ricorrente denunzia violazione di leg in relazione agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato perché i Tribunale ha diffusamente motivato, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, sulla superfluità dell’escussione dei due Carabinieri indicati dall’appellante e sulle ragioni del din e la risposta si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità sulla natura eccezionale de rinnovazione istruttoria (tra le altre, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso · con cui la ricorrente deduce vizio motivazione in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. ed alla credibilità della person offesa – non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-b cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdol:ti dal d. Igs. 6 febb 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non si verte, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, in un’ipotesi di motivazione apparente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.