Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15318 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 31/10/1977
avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39184/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la senten za emessa dal Tribunale di Trapani, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imr: utato era sta condannato per il reato di cui all’art 595 cod.pen.
Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicar lente dall’Avv. NOME COGNOME in data 11 marzo 2025 nell’interesse del ricorrente – in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all’udienza termine all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. e che comunque tale memoria non contiene argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di k gge e vizio motivazione con riferimento al travisamento della prova e che contesta la alutazione de Tribunale circa le testimonianze raccolte – è inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, va osservato che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale de decid appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronun la avversata stata emessa dopo l’introduzione – a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entra a in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e iell’art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronur ciate per rea di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i notivi di cu comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275 557).
In secondo luogo il ricorso pretenderebbe un nuovo vaglio delle risultanz?, probatorie, che trova ostacolo nel fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentitc invocar valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusio contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudiz fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valut; zione è esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legi timità l prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione c elle risult processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazic:ne; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi c i fatto fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diver ;i parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormer te plausib dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice d !I merit 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/20. 5, COGNOME, Rv.
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 di I 22/03/2006,
COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce la prescrizione del reato – parimenti inammissibile, 1) perché il reato, con i 742 giorni di sospensioni che si s
determinati, si prescrive 1’8 gennaio 2027; 2) anche senza considerare dette sospensioni, i reato si sarebbe prescritto il 27 dicembre 2024, quindi dopo la sentenza di appello, il
avrebbe comunque impedito di rilevarla, dal momento che il ricorso è inammissilile e, quindi, rapporto impugnatorio non si è proprio costituito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spt se processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
e estensore GLYPH
Il Presidente