Ricorso Cassazione Giudice di Pace: i limiti dopo la riforma
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di impugnazioni penali. L’analisi del provvedimento chiarisce i precisi confini del ricorso per cassazione giudice di pace, specificando quando e per quali motivi è possibile contestare una sentenza di condanna emessa in appello per reati di competenza del Giudice di Pace. Questa decisione sottolinea come le riforme legislative abbiano limitato le possibilità di impugnazione, escludendo i cosiddetti vizi di motivazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace. La sentenza era stata successivamente confermata dal Tribunale, in funzione di giudice d’appello. L’imputato, non rassegnandosi alla duplice condanna, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a due distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
L’imputato lamentava principalmente vizi di motivazione. In sostanza, contestava il modo in cui i giudici di merito (sia il Giudice di Pace che il Tribunale) avevano valutato le prove a suo carico. A suo dire, gli elementi raccolti non erano sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Con il secondo motivo, reiterava censure simili, criticando la sentenza d’appello per genericità e per non aver adeguatamente confutato le sue argomentazioni difensive.
L’Analisi della Corte e il ricorso per cassazione giudice di pace
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una regola procedurale precisa, introdotta con le riforme del 2018. I Giudici hanno chiarito che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, le sentenze d’appello possono essere impugnate in Cassazione solo per violazione di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione combinata dell’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e dell’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000. Queste norme, modificate dal d.lgs. n. 11/2018, stabiliscono un’importante limitazione: il ricorso per cassazione giudice di pace non può essere proposto per lamentare vizi di motivazione.
Cosa significa in pratica? Significa che l’imputato non può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove o di giudicare se la motivazione della sentenza di condanna sia logica o completa. L’unico controllo che la Suprema Corte può effettuare in questi casi è sulla corretta applicazione delle norme di diritto. Poiché i motivi presentati dal ricorrente riguardavano esclusivamente la valutazione dei fatti e la presunta insufficienza probatoria – questioni che rientrano pienamente nei “vizi di motivazione” – la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Inoltre, i giudici hanno evidenziato come le censure fossero intrinsecamente generiche e non si confrontassero in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, un ulteriore profilo di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento fondamentale per chi opera nel settore penale. Il principio è chiaro: il giudizio di legittimità per i reati di competenza del Giudice di Pace è a “critica vincolata”. Non rappresenta una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma unicamente un presidio per la corretta applicazione della legge. La conseguenza diretta di questa inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
È sempre possibile contestare la valutazione delle prove di una sentenza del Giudice di Pace davanti alla Corte di Cassazione?
No. Per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione avverso la sentenza d’appello è consentito solo per motivi di “violazione di legge”. Non è possibile lamentare “vizi di motivazione”, ovvero contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove e i fatti.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché non rispetta i requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti per questa specifica tipologia di procedimenti, rendendo l’impugnazione non valida sin dall’inizio.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della persona che ha presentato il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (stabilita in 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12835 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VALSOLDA il 02/12/1963
avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di PISTOIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell’appello, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace in sede per il reato di minaccia.
Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito alla sussistenza di elementi probatori in grado di provare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato, è generico per indeterminatezza e non è comunque consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Ritenuto che le censure proposte con il secondo motivo parimenti vengono prospettati indeducibili vizi di motivazione e peraltro le stesse risultano intrinsecamente generiche e prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza che ha ampiamente argomentato sul contesto in cui la minaccia è stata proferita.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025