Ricorso Cassazione Difensore: Perché è Obbligatorio
Nel complesso sistema della giustizia penale italiana, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto funzionamento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: per presentare un ricorso in Cassazione è indispensabile l’assistenza di un ricorso Cassazione difensore iscritto all’apposito albo. L’inosservanza di questa norma, come vedremo nel caso in esame, conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’atto, che impedisce alla Corte di esaminare le ragioni del ricorrente.
I Fatti del Caso: un Appello Personale Davanti alla Suprema Corte
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, l’imputato decideva di tentare l’ultima via possibile: il ricorso alla Corte di Cassazione.
Tuttavia, commetteva un errore fatale dal punto di vista procedurale: redigeva e sottoscriveva personalmente l’atto di ricorso, senza affidarsi a un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Nel suo appello, lamentava l’omessa valutazione di cause di non punibilità.
La Decisione della Corte: il Ruolo Cruciale del Ricorso Cassazione Difensore
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita del caso, non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze sollevate. Ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza necessità di udienza.
La ragione di tale decisione risiede nell’applicazione rigorosa dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte con la Legge n. 103 del 2017, stabilisce chiaramente che l’atto di ricorso in Cassazione, i motivi aggiunti e le memorie devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un presupposto normativo invalicabile. La legge impone una difesa tecnica qualificata per il giudizio di legittimità. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha voluto rafforzare questo principio, escludendo la possibilità che l’imputato possa stare in giudizio personalmente davanti alla Suprema Corte. Questa scelta mira a garantire un elevato livello tecnico degli atti sottoposti alla Corte, evitando ricorsi basati su argomentazioni non pertinenti al giudizio di legittimità, che è un controllo sulla corretta applicazione della legge e non una terza valutazione dei fatti.
L’aver proposto un ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato costituisce quindi un vizio insanabile, che porta all’applicazione dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il quale prevede appunto la dichiarazione di inammissibilità. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale: l’assistenza di un avvocato specializzato non è una scelta, ma un requisito di ammissibilità. La firma personale dell’imputato sull’atto di ricorso non ha alcun valore e ne determina l’immediata reiezione. La decisione evidenzia come le riforme procedurali abbiano lo scopo di rendere più efficiente il lavoro della Suprema Corte, filtrando a monte i ricorsi privi dei requisiti tecnici minimi. Per i cittadini, la lezione è chiara: il percorso verso la Cassazione richiede necessariamente la guida di un professionista qualificato, l’unico in grado di navigare le complesse regole del giudizio di legittimità.
Un imputato può firmare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No, la legge richiede tassativamente che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso firmato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Quale norma regola i requisiti di sottoscrizione del ricorso per Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017, che ha reso obbligatoria la sottoscrizione da parte di un difensore specializzato.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1456 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 22/08/1997
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato ,al.taziwoa-a-14e-pert-i; erf f-f udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
COGNOME ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dz Ha Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso, con cui si censura l’omessa declaratoria delle cause di non pun bilità, de essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto . pe sonalmente dall’imputato.
Ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla I !gge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i notivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo s Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato è pertant inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024