Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ascoli Piceno, limitatamente alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; dichiararsi inammissibile il ricorso, nel resto.
lette le conclusioni del difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 gennaio 2022 il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione tre coltelli occultati nel vano porta oggetti dell’autovettura dalla stessa condotta.
A fondamento della decisione il giudice ha posto le dichiarazioni testimoniali di uno dei Carabinieri che hanno eseguito il controllo all’esito del quale sono stati rinvenuti gli strumenti da punta e da taglio presenti nel veicolo sul quale si trovava l’imputata, oltre ai verbali di perquisizione e sequestro dei coltelli.
Il possesso RAGIONE_SOCIALE stessi non era stato, in alcun modo, giustificato dalla COGNOME che, in ragione dei precedenti penali sulla stessa gravanti, è stata ritenuta non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la sentenza ha proposto appello NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 25 e 27 Cost. nella parte in cui non viene richiesto, ai fini della sussistenza del reato, l’esistenza di circostanze di tempo e di luogo dimostrative del pericolo per la persona offesa.
Sul punto ha richiamato analoga questione sollevata dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 14 gennaio 2022.
2.2. Con il secondo motivo ha sollecitato l’assoluzione dell’imputata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. atteso che l’imputata aveva spiegato di non essere a conoscenza della presenza dei coltelli all’interno del vano porta oggetti del veicolo che ella stava utilizzando in modo precario e solo perché la propria automobile aveva avuto un guasto.
Peraltro, i coltelli erano presenti all’interno del vano porta oggetti, ossia i un punto non visibile della vettura.
2.3. Con il terzo motivo la sentenza è stata censurata per non avere affrontato la questione della non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod pen.
La causa di esclusione della punibilità è stata chiesta in sede di discussione, ma il Tribunale non si è pronunciato, né potrebbe ritenersi sussistente una motivazione implicita sul punto alla luce del diniego delle circostanze attenuanti generiche e ciò coerentemente con i riportati arresti della giurisprudenza di legittimità.
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2.4. Con il quarto motivo la sentenza è stata censurata per il diniego delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione incongrua e apparente, avendo il Tribunale fatto un riferimento generico ai precedenti penali dell’imputata.
Con nota di 13 dicembre 2023 l’atto di appello è stato qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. e trasmesso a questa Corte.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno e la dichiarazione di inammissibilità nel resto.
Il difensore ha presentato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento di quelle rassegnate nell’atto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso deriva dalla proposizione dell’atto introduttivo da parte di un difensore non iscritto all’RAGIONE_SOCIALE al patrocinio in Corte di cassazione.
Il difensore è risultato privo, alla data di presentazione dell’appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione, richiesta dall’art. 613 cod. proc. pen.
L’impugnazione è stata proposta il 3 giugno 2022, l’iscrizione è del successivo 18 novembre 2022.
L’impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l’ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall’art. 613 cod. proc. pen.
Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683).
E’ stato anche precisato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non
risulti iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 3583 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.
Sul punto, questa Corte ha stabilito che «la sottoscrizione dei motivi d impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determina, a sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassaz anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appe erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «l parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2024