Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13354 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13354 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISERNIA il 16/02/1987
avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di ISERNIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si è chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
l’Avv. NOME COGNOME del foro di Roma, per COGNOME NOMECOGNOME ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l’appellabilità della sentenza, in subordine pe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Isernia, ad esito di giudizio abbreviato, ha dichi COGNOME NOME penalmente responsabile del reato p. e p. dall’art. 186 commi 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (in Isernia il 10/04/2022), condannandolo a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, ritenendo provato che l’imp come accertato in sede di controllo da parte della PG, avesse condotto un veicolo i condizioni di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche, essendosi proceduto a verifica degli elementi sintomatici, apprezzati dagli operanti a mezzo etilometro, l’esito riportato nell’imputazione (1,84 g/I alla prima prova, 1,81 alla seconda).
La Corte d’appello di Campobasso, a fronte della presentazione del gravame, in applicazione della previsione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato d. Igs. 150/2022, ha ritenuto inappellabile la sentenza, con la quale era stata applicata una pena sostitutiva e, al contempo, convertibile l’appello in ricorso, disponend trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.
Il difensore ha affidato l’impugnazione a due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio di omessa motivazione e, in ogni caso, erronea applicazione della legge penale, quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen., avendo la difesa formulato la relativa richiesta in sede di conclusioni e rispetto ad essa avendo il giudice assunto una decisione, pur ricorrendone i presupposti.
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego del circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali ha rilevato il buon comportamen dell’imputato, sottopostosi in maniera composta al controllo di polizia.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
L’avv. NOME COGNOME nominato d’ufficio, per COGNOME ha depositato memoria difensiva, con la quale ha rilevato la appellabilità della sentenza anche a seguito del riforma Cartabia, chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti e, in subordine, l’annullamento della sentenza con rinvio.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.
La valutazione devoluta a questa Corte impone la verifica dell’appellabilità del sentenza impugnata, ciò riflettendosi, come vedremo, anche sulla stessa legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’impugnazione.
Sul punto, ritiene intanto questa Corte che l’art. 593, cod. proc. pen., nonostante la collocazione nel Titolo II del Libro IX del codice di rito, costituisca norma generale, appli anche alle ipotesi di sentenze rese all’esito di rito abbreviato, come nella specie. Si tra conclusione che, nel silenzio dell’art. 443, cod. proc. pen., una volta abrogato il seco comma della stessa ad opera dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 479 del dicembre 1999, si ricava dal tenore dell’art. 593, comma 3, stesso codice che non ha inteso differenziare la disciplina dell’appellabilità delle sentenze, a seconda che esse siano s adottate o meno all’esito di dibattimento. Ciò consente di ritenere, dunque, che la previsio costituiscelkvera e propria norma di chiusura del sistema delle impugnazioni, come conferma, del resto, l’ampia valenza semantica della sua formulazione, tale da valicare i limiti del giu ordinario.
Fatta tale premessa, a fronte delle osservazioni contenute nella memoria difensiva e delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, va pure rilevato che questa stessa Sezione ha già ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso sentenza di primo grado applicativa del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva (il riferim Sez. 4, n. 42455 del 11/10/2023, Njie, n.m., in cui la Corte ha ritenuto il ricorso ritual proposto ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. perché le sentenze che applicano la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono inappellabili ai sensi dell’art. 593, co cod. proc. pen.).
Tale conclusione è da condividersi, stante il tenore letterale della norma in esame interessata da recenti interventi legislativi: l’art. 593 cit., infatti, è stato modificato comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022, a mente del quale «sono in ogni caso inappellabili sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità». La norma, a sua volta, era già stata inter dall’art 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2018, il quale aveva inserito fra le parole inappellabili” l’espressione “in ogni caso”, ad esprimere in termini di assolutezza e tassativ inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda (in tal senso, Sez. 4, n. 11375 del 30/01/2024, COGNOME, Rv. 286018 – 01 che opera un rinvio a Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 283825 – 01, in motivazione).
In questa sede, peraltro, non rileva la questione affrontata, con esiti invero non univo sulla inappellabilità anche delle sentenze di condanna per le quali la pena pecuniaria sia sta applicata in sostituzione di pena detentiva, versandosi nella diversa ipotesi di espres previsione legislativa. Sicché, appare del tutto eccentrico il richiamo operato dal difen nominato d’ufficio alla giurisprudenza formatasi sul punto specifico, inerente al diverso c
dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena congiunta, con conversione di quell detentiva in pena pecuniaria.
3. Ciò posto, deve concludersi per la correttezza della riqualificazione del gravame come operata dalla Corte territoriale, con la conseguenza, come anticipato in premessa, che i ricorso è inammissibile, siccome proposto da difensore non iscritto all’albo dei patrocinanti cassazione. Più precisamente, nella specie, il difensore che aveva sottoscritto l’atto di appe poi correttamente convertito in ricorso, non era iscritto all’albo speciale dei patrocin cassazione, come risulta dalla richiesta formulata dalla cancelleria di questa Corte al Consig Nazionale Forense, per la indicazione di un difensore d’ufficio per questo giudizio di legitti individuato nell’avv. COGNOME che ha depositato la memoria già richiamata.
Sul punto, costituisce principio consolidato quello per il quale il ricorso per cassaz avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 61 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena d inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modali proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnic del difensore), essendosi altresì ritenuta manifestamente infondata la questione di illegitti costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 1 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte i cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, i quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione dell facoltà difensive (Sez. U, Aiello del 2018, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Co precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in u sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sottoscrizione dell’impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo d patrocinanti in cassazione comporta, peraltro, l’inammissibilità del ricorso anche nel cas come quello all’esame, in cui esso costituisca oggetto di conversione di un atto d’appel erroneamente proposto (Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha aggiunto che il vizio originario dell’impugnazione non esser sanato dalla successiva iscrizione all’albo da parte del difensore, né dalla presentazion dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di diverso difensore iscritto all’albo; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835 – 01; Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, COGNOME, Rv. 228119 – 01, in materia di appello cautelare). Infatti,
conversione in ricorso dell’istanza (nella specie, trattavasi di correzione di errore mater presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi a giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotte meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previ per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208 – 01).
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare, tuttavia, opportuno ed equo contenere nella somma di euro mille, atteso che, pur in difetto di cause di esonero in ordine alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), deve tenersi conto del particolare questione processuale della quale essa è conseguenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 25 febbraio 2025