Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIUDICE DI PACE di LODI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero ,
RITENUTO IN FATTO
1.11 giudice di pace di Lodi con sentenza del 21 dicembre 2023 ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di lesioni colpose in danno di NOME e, per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena pecuniaria stimata di giustizia.
I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dal giudice di merito.
La persona offesa, il cui racconto è stato giudicato credibile dal giudice di pace e posto alla base dell’affermazione di penale responsabilità, ha lamentato una ustione alla gamba sinistra (flittena) presentatasi dopo due trattamenti abbronzanti consecutivi effettuati I’ll giugno 2021 nel centro estetico “Tropikana” in san Giuliano Milanese ed accertata nella sua esistenza fenomenica da medico del pronto soccorso, ove la donna si è recata il 23 giugno 2021.
Il giudice di pace ha ritenuto responsabile dell’accaduto NOME COGNOME, che il giorno del fatto era presente all’interno del centro estetico e che ha ricevuto il pagamento di una esposizione alla luce della lampada abbronzante.
Nel corso del processo è stata revocata la costituzione di parte civile.
Ha proposto impugnazione, qualificata come “atto di appello” l’imputato, tramite Difensore di fiducia (AVV_NOTAIO del Foro di Milano), affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 530 cod. pen. per insussistenza del fatto, sotto i seguenti profili:
non vi sarebbe alcuna prova che la donna si sia sottoposta a due trattamenti con la lampada, anziché ad uno solo;
difetterebbe totalmente la prova del nesso di causa tra esposizione ed ustione, peraltro inspiegabilmente localizzata solo alla parte della gamba dietro il ginocchio, pur essendo stata l’esposizione alla luce della lampada integrale; si richiama il contenuto della testimonianza del medico AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione dell’art. 590 cod. pen., per non avere commesso il fatto, essendo emerso dall’istruttoria: che l’imputato non è il titolare del centro, essendone titolare invece il figlio, NOME COGNOME; che NOME COGNOME si è limitato quel giorno a ricevere il pagamento di una unica esposizione ai raggi solari; e che la stessa parte civile, come si legge in sentenza, ha revocato la costituzione.
3.3. Oggetto dell’ultimo motivo è ulteriore violazione dell’art. 590 cod. pen., in quanto le prove raccolte sarebbero vistosamente insufficienti e contraddittorie.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Lodi con ordinanza del 14-15 marzo 2024 ha qualificato l’appello come ricorso per cassazione.
5.Con memoria datata 9 maggio 2024 sono pervenuti “motivi aggiunti” (a firma dell’AVV_NOTAIO del Foro di Milano) nell’interesse dell’imputato, con richiesta di trattazione in camera di consiglio.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 10 maggio 2024 ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza, apparendo alla Parte pubblica fondato il motivo basata sulla denunziata insussistenza di adeguata prova del nesso causale tra esposizione integrale del corpo della persona offesa alla lampada abbronzante ed ustione localizzata soltanto in una zona del corpo.
Con memoria in data 16 maggio 2024 il Difensore di ufficio (AVV_NOTAIO del Foro di Avezzano) ha fatto proprie le conclusioni del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, siccome presentato da Difensore non abilitato, non essendo l’AVV_NOTAIO cassazionista, non potendosi sanare il difetto originario con il successivo deposito di motivi aggiunti (il 9 maggio 2024, AVV_NOTAIO) ovvero di memoria (il 16 maggio 2024, AVV_NOTAIO) da parte di Difensore cassazionista.
La ragione è da rinvenire nel risalente – e sempre valido – principio di diritto per cui «Alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855; in senso conforme v., ex plurimis, Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, COGNOME, Rv. 224549; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; sino alla più recente Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208).
Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/05/2024.