Ricorso Aspecifico: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni giuridiche mirate. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare un errore di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso aspecifico, ovvero privo di motivi nuovi e pertinenti, sia destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Una Contestazione sulla Qualificazione del Reato
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del Codice Penale. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della norma penale e, di conseguenza, un’erronea qualificazione giuridica del fatto commesso.
Il nucleo della sua difesa si concentrava sull’idea che il comportamento tenuto non integrasse gli estremi del reato di ricettazione così come contestato.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Ricorso Aspecifico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con un’ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata dall’imputato, ovvero se la qualificazione del reato fosse corretta o meno. La Corte si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità, riscontrando una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto “indeducibile” e fondato su motivi che erano una mera “reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o contestato specificamente le ragioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre la stessa linea difensiva.
La Cassazione ha chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere una “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. Non può essere una semplice ripetizione. Un ricorso aspecifico come quello in esame omette di confrontarsi con le motivazioni della decisione impugnata, rendendo di fatto impossibile per la Suprema Corte svolgere il proprio ruolo di giudice della legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario che serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Per questo motivo, è essenziale che l’atto di impugnazione sia specifico, dettagliato e focalizzato sui presunti errori di diritto commessi nella sentenza che si contesta. Proporre un ricorso aspecifico o meramente ripetitivo non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della decisione, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche, aggravando la posizione processuale del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘aspecifico’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘reiterazione’ di quelli già dedotti?
Significa che il ricorrente non ha proposto nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente riproposto le medesime doglianze già esaminate e giudicate infondate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le motivazioni della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47448 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA.
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del reato, è indeducibile poiché fondato su motivi che reiterano di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzrbne di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore