Ricorso Aspecifico: La Cassazione Conferma la Condanna per Tentato Furto
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento su un requisito fondamentale nel processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione non si confronta direttamente con le ragioni della decisione che contesta, rischia di essere un ricorso aspecifico e, di conseguenza, di essere dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ribadisce un principio cruciale per la validità di qualsiasi appello, sottolineando che non basta sollevare censure generiche per ottenere una revisione del giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli articoli 56, 624 e 625 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici d’appello, i quali non avevano applicato l’articolo 131-bis del codice penale. Tale norma prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, una causa di esclusione della pena applicabile quando l’offesa al bene giuridico protetto è di minima entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo presentato e lo ha giudicato inammissibile. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un’analisi del merito della questione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Aspecifico è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso era aspecifico rispetto all’intero impianto motivazionale della sentenza impugnata. In altre parole, l’atto di appello non “dialogava” criticamente con la ratio della decisione della Corte d’Appello.
La Cassazione ha richiamato un consolidato principio di diritto, già affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2016), secondo cui un ricorso è inammissibile non solo quando è intrinsecamente indeterminato, ma anche quando manca di una necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento che si intende contestare.
Nel caso specifico, il ricorrente si è limitato a formulare censure generiche, affidandosi ad argomentazioni che non affrontavano in modo puntuale e diretto il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla sua conclusione. Questo approccio rende l’impugnazione un mero tentativo di riesame generale, piuttosto che una critica mirata a specifici errori di diritto o di motivazione, e come tale non può essere accolto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione e rigore. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di grado inferiore. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione del provvedimento, individuarne i punti deboli e costruire argomentazioni specifiche che ne dimostrino l’erroneità.
Un ricorso aspecifico è destinato al fallimento processuale e comporta ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. La decisione della Cassazione serve quindi come monito: per avere una possibilità di successo, un’impugnazione deve essere un dialogo critico e puntuale con la sentenza che si contesta, non un monologo basato su argomentazioni astratte e generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’. Ciò significa che le argomentazioni presentate erano generiche e non si confrontavano in modo critico e puntuale con le specifiche ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il motivo del ricorso presentato dall’imputato?
L’unico motivo di ricorso era la lamentela per un vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36087 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 24 settembre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli ar 56, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione a mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassa non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino d necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Il ricorso si appalesa difatti aspecifico rispetto all’intero impianto motivazion provvedimento impugnato, in quanto non “dialoga” criticamente con la ratio della decisione avversata, resa con motivazione coerente e non meramente apparente, affidando le proprie censure ad argomentazioni generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presiden / -e