Ricorso Aspecifico: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Specificità nell’Impugnazione
L’esito di un processo può dipendere non solo dalla solidità delle argomentazioni di merito, ma anche dal rigore formale con cui vengono presentate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e dettagliati. Un ricorso aspecifico, infatti, è destinato a essere dichiarato inammissibile, precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione. Analizziamo questa importante ordinanza per comprenderne le implicazioni pratiche.
Il Fatto e la Questione Giuridica
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per una serie di episodi di fraudolenta insolvenza, uniti dal vincolo della continuazione. La difesa lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
Nel suo ricorso, l’imputato evidenziava correttamente un principio giurisprudenziale consolidato: ai fini della valutazione dell’entità del danno, in caso di reati continuati, non si deve considerare il danno complessivo, ma quello provocato da ogni singola condotta illecita. Sebbene il principio fosse stato enunciato in modo corretto, il ricorso presentava una lacuna fatale.
La Valutazione del ricorso aspecifico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come ricorso aspecifico. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che la difesa, pur avendo citato il principio di diritto corretto, non lo ha poi applicato concretamente al caso di specie. In altre parole, non è stato specificato in alcun modo quale fosse l’entità del danno patrimoniale provocato da ciascuna delle singole condotte di fraudolenta insolvenza contestate.
Questa omissione ha reso impossibile per i giudici della Corte Suprema valutare la fondatezza del rilievo. Senza dati concreti su cui basare il proprio giudizio, la Corte non ha potuto verificare se il danno relativo a ogni singolo episodio fosse effettivamente di lieve entità, tale da giustificare l’applicazione dell’attenuante richiesta.
L’importanza della Specificità dei Motivi
Il principio della specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo. Esso risponde all’esigenza di delimitare l’oggetto del giudizio di appello o di cassazione, consentendo al giudice di concentrarsi sulle critiche puntuali mosse alla sentenza impugnata e alla controparte di preparare un’adeguata difesa. Un motivo generico o astratto non permette questo processo dialettico e si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente enunciare un principio di diritto per fondare un valido motivo di ricorso. È indispensabile che tale principio sia calato nella realtà processuale, attraverso l’indicazione precisa degli elementi di fatto che ne giustificherebbero l’applicazione. L’appellante aveva l’onere non solo di citare la giurisprudenza favorevole, ma anche di dimostrare, dati alla mano, che ogni singolo danno causato rientrava nella nozione di ‘speciale tenuità’. Non avendolo fatto, il ricorso è risultato privo della sua componente essenziale: l’argomentazione specifica.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Ogni motivo di ricorso deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere tutti gli elementi, sia di fatto che di diritto, necessari a sostenerlo, senza che il giudice debba ricercarli altrove negli atti processuali. La decisione riafferma che un ricorso aspecifico non è un ricorso debole, ma un ‘non ricorso’, un atto che non riesce a superare la soglia minima per essere esaminato nel merito. La conseguenza è severa: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza alcuna possibilità di vedere riesaminata la propria posizione.
Quando un motivo di ricorso viene considerato aspecifico?
Un motivo di ricorso è considerato aspecifico quando non espone in modo dettagliato e concreto le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata, impedendo al giudice di valutare la fondatezza del rilievo. Nel caso specifico, l’appellante non ha quantificato il danno per ogni singolo episodio criminoso.
In caso di reati continuati, come si valuta l’entità del danno per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.?
Secondo il principio ribadito dalla Corte, per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità in caso di reati legati dalla continuazione, non si deve considerare il danno complessivo, ma quello provocato da ogni singola condotta decettiva.
Quali sono le conseguenze della presentazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la sua mancata disamina nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è tutto aspecifico, giacché -nell’evidenziare correttamente che ai fini d valutazione della entità del danno patrimoniale provocato, in caso di più re avvinti dalla continuazione, non bisogna aver riguardo al danno complessivamente cagionato, ma a quello provocato da ogni singola condotta decettiva (Sez. 2, n 9351 del 8/02/2018, Rv. 272270 – 01)- non specifica (né lo aveva precisato con motivi di gravame spesi nel merito) l’entità del danno patrimoniale provocato d ciascuna condotta di fraudolenta insolvenza, così non consentendo al giudice dell impugnazione di valutare la fondatezza del rilievo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.