Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31431 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31431 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la prescrizione, non è consentito, perché aspecifico, atteso che non fornisce una compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostra, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale (il tempo trascorso dal dies a quo), che implica la soluzione di plurime questioni, di fatto e di diritto, dovendosi tener conto del titolo del reato, dell’epoca di commissione, del regime applicabile, di talune circostanze aggravanti e non di altre, di eventuali atti interruttivi e dei periodi di sospensione, nonché della determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione. Ne consegue che il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione delle questioni sopra indicate, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 – 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, COGNOME, Rv. 263206 – 01). Nel caso di specie, l’assoluta genericità del motivo non dà conto del preteso compimento della prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, avendo il ricorrente trascurato di riprodurre la successione procedinnentale che provi l’intervenuta maturazione, senza soluzione di continuità, del termine prescrizionale. Dunque, sotto tale aspetto, il motivo risulta aspecifico;
considerato che anche il secondo ed il terzo motivo – con cui si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen., sotto il profilo dell’elemento materiale e di quello psicologico – sono aspecifici, in quanto non si confrontano con il tessuto motivazionale delle sentenze di merito, che vanno lette congiuntamente, in quanto la sentenza impugnata costituisce una cosiddetta doppia conforme; che i giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità valorizzando i) le dichiarazioni di NOME COGNOME COGNOME, li) le risultanze dei tabulati telefonici, che evidenziano plurimi contatti tra quest’ultimo e l’odierno ricorrente in prossimità della consegna dell’autovettura di provenienza furtiva, iii) l’analisi del tracciato del gps installato sul veicolo, del tutto sovrapponibile alle celle agganciate dal telefono del ricorrente, iiii) la vicinanza temporale rispetto al furto dell’autovettura e /mi) la mancanza di qualsivoglia giustificazione da parte del COGNOME;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.