Ricorso Aspecifico: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano chiari, pertinenti e, soprattutto, specifici. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito con forza questo principio, dichiarando inammissibile un appello proprio perché viziato da un ricorso aspecifico. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di redigere un’impugnazione tecnicamente ineccepibile per avere una possibilità di successo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ricevuto un’autovettura di provenienza furtiva. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali: l’avvenuta prescrizione del reato e la violazione di legge riguardo agli elementi materiale e psicologico del reato di ricettazione. L’imputato sosteneva, in sostanza, che il tempo per punire il reato fosse scaduto e che, in ogni caso, non ci fossero prove sufficienti della sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda interamente sulla valutazione dei motivi di ricorso come generici e non adeguatamente argomentati.
Le Motivazioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
La Corte ha analizzato separatamente i motivi, evidenziando per ciascuno le ragioni della sua aspecificità.
Il Motivo sulla Prescrizione: Non Solo un Calcolo Matematico
La difesa aveva eccepito la prescrizione del reato. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che un’eccezione di questo tipo non può essere un ricorso aspecifico. La prescrizione non è un mero fatto naturale (il tempo che passa), ma un evento giuridico complesso. Per dimostrarne la maturazione, il ricorrente avrebbe dovuto fornire una rappresentazione completa della sequenza procedimentale, indicando l’assenza di atti interruttivi o periodi di sospensione. Limitarsi a invocare il decorso del tempo, senza un’analisi dettagliata del caso specifico, rende il motivo generico e, quindi, inammissibile. La Corte ha chiarito che l’accertamento della prescrizione richiede la soluzione di plurime questioni di fatto e di diritto che non erano state affrontate nel ricorso.
I Motivi sulla Ricettazione: Il Confronto con la ‘Doppia Conforme’
Anche i motivi relativi alla sussistenza del reato di ricettazione sono stati giudicati aspecifici. La Corte ha osservato che le sentenze di primo e secondo grado erano giunte a una ‘doppia conforme’, basando la condanna su un solido quadro probatorio. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato:
1. Le dichiarazioni di un altro soggetto coinvolto.
2. I tabulati telefonici che provavano contatti tra l’imputato e l’altra persona in prossimità della consegna del veicolo.
3. L’analisi dei dati GPS dell’auto rubata, perfettamente sovrapponibili alle celle telefoniche agganciate dal cellulare del ricorrente.
4. La vicinanza temporale tra il furto e i fatti contestati.
5. L’assenza di qualsiasi giustificazione plausibile da parte dell’imputato.
Di fronte a questa motivazione robusta e convergente, il ricorso aspecifico si era limitato a contestare genericamente la ricostruzione, senza confrontarsi punto per punto con gli elementi probatori e il percorso logico seguito dai giudici. Questo mancato confronto rende l’impugnazione inefficace.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale: un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve essere un atto ‘chirurgico’. Non può essere una generica lamentela o la ripetizione di argomenti già respinti. È necessario ‘smontare’ la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone con precisione i vizi logici o le violazioni di legge. Un ricorso aspecifico è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre alla condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il motivo sulla prescrizione è stato considerato aspecifico?
La Corte lo ha ritenuto aspecifico perché il ricorrente non ha fornito una compiuta ricostruzione della sequenza procedimentale per dimostrare l’effettiva maturazione del termine. La prescrizione è un istituto giuridico complesso, non un semplice calcolo aritmetico, e la sua eccezione deve essere supportata da argomentazioni dettagliate.
Cosa significa che un ricorso non si confronta con il ‘tessuto motivazionale’ della sentenza?
Significa che il ricorso è generico e non affronta specificamente le ragioni e le prove su cui i giudici di merito hanno basato la loro decisione. In questo caso, il ricorrente non ha contestato puntualmente le prove a suo carico (dichiarazioni, dati telefonici, GPS) ma si è limitato a una critica generale.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31431 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31431 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 14/10/1993
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la prescrizione, non è consentito, perché aspecifico, atteso che non fornisce una compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostra, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale (il tempo trascorso dal dies a quo), che implica la soluzione di plurime questioni, di fatto e di diritto, dovendosi tener conto del titolo del reato, dell’epoca di commissione, del regime applicabile, di talune circostanze aggravanti e non di altre, di eventuali atti interruttivi e dei periodi di sospensione, nonché della determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione. Ne consegue che il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione delle questioni sopra indicate, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 – 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, COGNOME, Rv. 263206 – 01). Nel caso di specie, l’assoluta genericità del motivo non dà conto del preteso compimento della prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, avendo il ricorrente trascurato di riprodurre la successione procedinnentale che provi l’intervenuta maturazione, senza soluzione di continuità, del termine prescrizionale. Dunque, sotto tale aspetto, il motivo risulta aspecifico;
considerato che anche il secondo ed il terzo motivo – con cui si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen., sotto il profilo dell’elemento materiale e di quello psicologico – sono aspecifici, in quanto non si confrontano con il tessuto motivazionale delle sentenze di merito, che vanno lette congiuntamente, in quanto la sentenza impugnata costituisce una cosiddetta doppia conforme; che i giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità valorizzando i) le dichiarazioni di NOME COGNOME COGNOME li) le risultanze dei tabulati telefonici, che evidenziano plurimi contatti tra quest’ultimo e l’odierno ricorrente in prossimità della consegna dell’autovettura di provenienza furtiva, iii) l’analisi del tracciato del gps installato sul veicolo, del tutto sovrapponibile alle celle agganciate dal telefono del ricorrente, iiii) la vicinanza temporale rispetto al furto dell’autovettura e /mi) la mancanza di qualsivoglia giustificazione da parte del Maglia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.