Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dei ricorso; Ritenuto che l’unico motivo del ricorso sia affetto dal vizio di aspecificità dei mo impugnazione, in quanto:
è corretta la deduzione formulata in ricorso che all’istanza di permesso premio in esame deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 4-bis ord. pen., conformemente all’indirizzo assu sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29871 del 24/03/2023, COGNOME, n.m.; S 1, n. 32878 del 20/04/2023, COGNOME, n.m.);
il nuovo testo dell’art. 4-bis ord. pen. consente “che i benefici penitenziari per reati ostativi di prima fascia possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché l’istante dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di ripara pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento ed alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla parteci del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazion criminale di eventuale appartenenza” (Sez. 1, Sentenza n. 35682 del 23/05/2023, COGNOME, rv. 284921);
nel regime del nuovo testo dell’art. 4-bis citato, sussiste, però, una presunzione relat di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale, e su tale specifico punto l’ordinanza impugnata evidenzia, inoltre, a sostegno la mancanza di dissociazione del condannato da consorterie mafiose ed il giudizio di pericolosità espresso nella ordinanza applicativa della misura di prevenzione;
il ricorso non si confronta con tale specifico punto del percorso logico della ordinan impugnata contro cui controdeduce che l’onere di allegazione della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata era stato assolto da quanto indicato nella memoria del settembre 2022, ovvero da una memoria che è precedente rispetto al provvedimento impugnato (e lo stesso può dirsi con riferimento alla memoria del 3 ottobre, su cui si sofferma que depositata in corso di giudizio di cassazione);
il ricorso si rivela, pertanto, privo del requisito della specificità estrinseca dei m impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso prescinde dal percorso logico del provvedimento impugnato, limitandosi a ripetere osservazioni che il ricorrente aveva formulato prima di esso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024.