Ricorso Aspecifico: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, concentrandosi sul concetto di ricorso aspecifico. La Suprema Corte ha ribadito che un’impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi in modo dettagliato e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati.
I Fatti del Caso
Due soggetti condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze erano sostanzialmente comuni e vertevano principalmente su due punti:
1. La violazione di legge in relazione agli articoli 62 bis (circostanze attenuanti generiche) e 133 (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) del codice penale, lamentando un trattamento sanzionatorio eccessivo.
2. Per uno solo dei ricorrenti, la negazione del vincolo della continuazione con altri fatti già giudicati in un diverso processo.
I ricorrenti sostenevano che la motivazione della Corte d’Appello fosse solo apparente e non avesse adeguatamente considerato le loro argomentazioni.
La Decisione della Corte e il Problema del Ricorso Aspecifico
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi come aspecifici. La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità di un motivo di ricorso non si manifesta solo nella sua genericità o indeterminatezza, ma anche nell’assenza di una reale correlazione tra le argomentazioni dell’impugnazione e la complessità delle ragioni esposte nella decisione che si contesta.
In altre parole, non è sufficiente lamentarsi genericamente di una decisione; è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza, evidenziando specifici vizi di legge o di motivazione. I ricorsi presentati, invece, ignoravano le puntuali esplicitazioni fornite dalla Corte d’Appello sia sulla negazione delle attenuanti generiche, sia sulla determinazione della pena, sia, infine, sulla negazione della continuazione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato come le doglianze difensive tendessero a sollecitare una rivalutazione del merito della vicenda processuale, utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli legittimamente adottati dal giudice di secondo grado. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito dei fatti.
Il ricorrente, secondo la Corte, aveva completamente ignorato la specifica e puntuale motivazione della Corte d’Appello. Per quanto riguarda la continuazione, ad esempio, i giudici di secondo grado avevano sottolineato come il ricorrente non avesse fornito elementi utili a dimostrare un medesimo disegno criminoso, al di là della semplice omogeneità dei reati. Presentare un ricorso aspecifico che non si confronta con tali argomenti si traduce in una richiesta inammissibile.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti. L’avvocato difensore ha l’onere di individuare e contestare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre argomenti generici o che mirano a una nuova valutazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione che dialoghino criticamente e specificamente con la decisione che intendono contestare.
Cosa si intende per ricorso aspecifico?
Un ricorso è considerato aspecifico quando i motivi presentati sono generici, indeterminati o non si confrontano direttamente e puntualmente con le ragioni specifiche esposte nella decisione impugnata, ma si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti.
Perché il ricorso sulla negazione delle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché i ricorrenti non hanno contestato la specifica e puntuale motivazione con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione di negare le attenuanti, rendendo così le loro lamentele generiche e, di conseguenza, inammissibili.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7854 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 30/12/1991 NOME COGNOME nato a PALERMO il 23/06/1999
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME e le memorie sopravvenute;
ritenuto che i motivi di ricorso -sostanzialmente comuni a entrambi i ricorrenti, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bi e 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, nonché l’ulteriore motivo relativo alla negazione della continuazione con riguardo al solo COGNOME– con i quali si denuncia l’apparenza della motivazione con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena oltre che -per il solo COGNOME– alla negazione della continuazione, sono aspecifici e propongono questioni non consentite in sede di legittimità;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, in tal senso, il ricorrente pretermette la specifica e puntuale motivazione spesa dalla Corte di appello sia in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche che di determinazione della pena che -nei confronti di NOME– di negazione della continuazione con fatti giudicati in altro processo (al cui riguardo, la corte, tra l’altro, evidenzia la mancata indicazione di elementi utili, al di fuor della omogeneità dei reati);
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione della situazione processuale con criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.