Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e NOME COGNOME e le memorie sopravvenute;
ritenuto che i motivi di ricorso -sostanzialmente comuni a entrambi i ricorrenti, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bi e 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, nonché l’ulteriore motivo relativo alla negazione della continuazione con riguardo al solo COGNOME– con i quali si denuncia l’apparenza della motivazione con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena oltre che -per il solo COGNOME– alla negazione della continuazione, sono aspecifici e propongono questioni non consentite in sede di legittimità;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, in tal senso, il ricorrente pretermette la specifica e puntuale motivazione spesa dalla Corte di appello sia in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche che di determinazione della pena che -nei confronti di COGNOME– di negazione della continuazione con fatti giudicati in altro processo (al cui riguardo, la corte, tra l’altro, evidenzia la mancata indicazione di elementi utili, al di fuor della omogeneità dei reati);
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione della situazione processuale con criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.