Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPINOZA COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a LAVAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 20 novembre 2023 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in un anno, sei mesi di reclusione e trecento euro di multa la pena inflitta in primo grado a COGNOME NOME per il delitto di tentata rapina aggravata.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale (art. 628 cod. pen.), in quanto, mancando “la prova del concorso nel fatto della
coimputata”, “il ricorrente doveva essere ritenuto responsabile del tentativo di rapina non aggravato”.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito.
Infatti, a prescindere dalla eccentricità del motivo di impugnazione (non rilevando ovviamente il concorso dell’imputata ai fini del riconoscimento dell’aggravante della recidiva, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche), va ribadito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2024.