Ricorso 599-bis: i Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, o ricorso 599-bis, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza, finalizzato a deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la sua adozione comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i paletti che limitano l’accesso al giudizio di legittimità dopo un accordo sulla pena, dichiarando un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato emessa dalla Corte di Appello. L’imputato, anziché affrontare un giudizio di appello tradizionale, aveva optato per la via del concordato sulla pena, come previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto, il condannato decideva di presentare ugualmente ricorso per cassazione, sollevando motivi attinenti alla violazione di legge e a vizi di motivazione in merito alla sua responsabilità penale.
La Scelta del Concordato e il Ricorso 599-bis
Il cosiddetto “patteggiamento in appello” è un accordo tra le parti (imputato e pubblico ministero) che, se ratificato dal giudice, porta a una ridefinizione della pena. L’imputato, in sostanza, rinuncia a parte dei suoi motivi di appello in cambio di un trattamento sanzionatorio concordato. Questa scelta, tuttavia, non è priva di conseguenze. Come sottolineato dalla giurisprudenza costante, l’accordo implica una rinuncia a contestare nel merito le questioni che ne sono oggetto, cristallizzando di fatto l’affermazione di responsabilità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze. La motivazione della decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di un ricorso 599-bis è appellabile in Cassazione solo per motivi molto specifici e limitati. La costante giurisprudenza della Corte regolatrice ha chiarito che non è possibile dedurre questioni, anche se rilevabili d’ufficio, che sono state oggetto di rinuncia in funzione dell’accordo sulla pena.
In particolare, sono esclusi dal novero dei motivi ammissibili:
1. Questioni sulla responsabilità penale: L’accordo presuppone l’accettazione della condanna, pertanto non si può tornare a discuterne in Cassazione.
2. Valutazione delle condizioni di proscioglimento: L’accordo preclude una nuova valutazione sulla possibile applicazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).
3. Vizi sulla determinazione della pena: Non si possono contestare aspetti legati alla quantificazione della sanzione, a meno che essa non sia palesemente illegale.
L’impugnazione è consentita solo se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà dell’imputato di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito. Nel caso di specie, i motivi del ricorrente esulavano completamente da queste ipotesi consentite, rendendo l’impugnazione manifestamente inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma la natura quasi definitiva della sentenza emessa a seguito di un concordato in appello. La scelta di percorrere la via del ricorso 599-bis deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che essa chiude la porta a quasi ogni successiva contestazione nel merito. Per l’imputato e il suo difensore, ciò significa che l’accordo rappresenta l’atto finale del processo di merito, e il ricorso in Cassazione diventa un’opzione eccezionale, esperibile solo per vizi procedurali legati alla formazione dell’accordo stesso. La decisione rafforza l’efficacia deflattiva dell’istituto, ma al contempo richiama le parti a una rigorosa valutazione delle conseguenze della loro scelta processuale.
Dopo un concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.), è possibile contestare la responsabilità penale in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che le questioni relative all’affermazione della responsabilità penale sono oggetto di rinuncia implicita con l’accordo e, pertanto, non possono essere dedotte come motivo di ricorso in sede di legittimità.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa dopo un accordo ex art. 599-bis?
Il ricorso è ammissibile solo se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, oppure se il contenuto della pronuncia del giudice risulta difforme da quanto pattuito tra le parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, determinata equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35379 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza em ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania che lo per furto aggravato tentato. A motivo del ricorso deduce violazione di legge e vizio di in riferimento alla affermazione di responsabilità penale.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di co appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’uff motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis co nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico mini richiesta COGNOME ed COGNOME al COGNOME contenuto COGNOME difforme COGNOME della COGNOME pronuncia COGNOME del COGNOME giudice COGNOME ( cfr. Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11 Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidenti’