Ricorso 599-bis: i Limiti all’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, distinguendo nettamente tra vizi del consenso e vizi di motivazione. L’analisi di questa decisione aiuta a comprendere quando un ricorso 599-bis ha possibilità di essere esaminato nel merito e quando, invece, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, decideva di accordarsi con la Procura Generale presso la Corte d’Appello. Rinunciando ai motivi di appello residui, otteneva una pena concordata, come previsto dall’art. 599-bis c.p.p.
Successivamente, tramite il suo difensore, l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La principale doglianza riguardava un’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello. Secondo la difesa, i giudici non avevano adeguatamente accertato e motivato la reale volontà dell’imputato di aderire all’accordo, sostenendo che i dettagli finali sulla pena fossero stati definiti in un’udienza alla quale l’imputato non era fisicamente presente.
La Decisione della Corte e i limiti del ricorso 599-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di un ricorso 599-bis può essere impugnata solo per motivi specifici e tassativi. Questi includono:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
La Corte ha specificato che sono invece inammissibili le censure relative ai motivi di appello cui si è rinunciato, alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), o a presunti vizi nella determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità (ad esempio, una pena fuori dai limiti edittali).
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra “vizio del consenso” e “vizio di motivazione”. Il ricorrente non ha lamentato un difetto nel suo consenso (ad esempio, che fosse stato estorto con violenza o dato per errore), ma ha criticato la sentenza per non aver dato conto del processo di accertamento di tale volontà. Questo, secondo la Cassazione, costituisce un presunto vizio di motivazione (nello specifico, omissivo), che non rientra tra i motivi tassativi per cui è ammesso il ricorso 599-bis.
In sostanza, la difesa non ha contestato la validità del consenso espresso, ma il modo in cui il giudice d’appello lo ha recepito nella sua pronuncia. La Corte Suprema ha ritenuto tale doglianza non pertinente ai fini dell’ammissibilità del ricorso, poiché non attacca la genuinità della volontà espressa dalla parte ma solo l’aspetto formale della motivazione della sentenza. Essendo il ricorso palesemente inammissibile, la Corte ha proceduto a una declaratoria de plano, senza le formalità di un’udienza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di concordato in appello. L’insegnamento è chiaro: per poter validamente contestare una sentenza ex art. 599-bis, è necessario dimostrare un vizio genetico che ha inficiato la volontà di aderire all’accordo, e non semplicemente lamentare una carenza nella motivazione del giudice che ha ratificato tale accordo. Questa pronuncia rafforza la stabilità delle decisioni basate su accordi processuali e definisce con precisione il perimetro del controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, orientando le strategie difensive verso la contestazione di vizi sostanziali e non meramente formali.
Quando è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.?
È possibile solo per motivi specifici, quali quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero o al contenuto della pronuncia del giudice difforme dall’accordo stesso.
La mancata motivazione del giudice sulla volontà dell’imputato di aderire all’accordo costituisce un valido motivo di ricorso?
No, secondo questa ordinanza. Tale censura attiene a un vizio di motivazione della sentenza e non a un vizio del consenso dell’imputato, pertanto non rientra tra i motivi tassativi che rendono ammissibile il ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48122 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 48122 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 28 aprile 2023, della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che la Corte d’appello di Roma, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a NOME COGNOME, imputato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi d’impugnazione, con i quali censura l’omessa motivazione in ordine all’accertamento afferente alla volontà dell’imputato di aderire all’accordo (atteso che l’accordo sulla concreta determinazione della pena sarebbe intervenuto solo in udienza, quando l’imputato non era presente);
che i motivi non sono deducibili atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969);
che parte ricorrente non ha dedotto un vizio del consenso espresso e, quindi, una difformità rispetto ad una presunta differente volontà della parte, ma solo un vizio di motivazione (in termini omissivi) della sentenza, che non avrebbe dato conto di aver compiutamente indagato tale aspetto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Presidente